DEMOCRATICI  DI  SINISTRA 

SINISTRA  FEDERALISTA  SARDA 

 

STATUTO E PATTO FEDERATIVO

 

 

  

- “Nelle regioni con particolarità linguistiche, culturali e istituzionali possono essere definite forme speciali di autonomia sulla base di un patto federativo sottoscritto tra la Direzione nazionale e l’organizzazione regionale. Il patto comprende lo statuto regionale e le modalità di modifica del patto medesimo.”

 

TITOLO I

DEMOCRATICI DI SINISTRA – SINISTRA FEDERALISTA SARDA

 

  

Art. 1 – Costituzione

1.      I Democratici di Sinistra della Sardegna riuniti nel primo Congresso regionale costituiscono i “Democratici di Sinistra – Sinistra Federalista Sarda”, quale autonoma organizzazione politica regionale unita alla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra da un patto federativo.

 

2.      La Sinistra Federalista Sarda unisce e rappresenta nel territorio della Sardegna i Democratici di Sinistra.

 

3.      La Sinistra Federalista Sarda è rappresentata dai Democratici di Sinistra nell’ambito nazionale e internazionale, nel Partito del Socialismo Europeo e nell’Internazionale Socialista

 

Art. 2 – Valori costitutivi e finalità

1.  Le donne e gli uomini della Sinistra Federalista Sarda, nell’ambito del progetto dei Democratici di Sinistra, operano per il progresso civile, sociale e culturale del popolo sardo, di cui riconoscono la soggettività storica e culturale; per far svolgere alla Sardegna il suo ruolo europeo e mediterraneo; per una nuova autonomia istituzionale della Sardegna, nel quadro di una ristrutturazione federalista della Repubblica italiana e nella prospettiva di un’Unione europea democratica e federale.

     Per realizzare questa necessaria modernizzazione, essi si richiamano criticamente alle correnti ideali e politiche democratiche e antifasciste che hanno costruito e fatto vivere la Repubblica italiana e l’Autonomia della Sardegna. Perciò rivendicano l’azione svolta nella democrazia repubblicana e nella Sardegna contemporanea dal riformismo del movimento operaio, del PCI, del PSI, del sardismo, del liberalismo democratico, del cristianesimo sociale, di cui assumono consapevolmente i valori ispiratori.

     Le donne e gli uomini della Sinistra Federalista Sarda sentono come proprio patrimonio quanto di meglio hanno espresso le culture e i movimenti che hanno messo al centro della loro azione i diritti umani e il valore delle differenze, il personalismo comunitario e l’ambientalismo democratico, consapevoli che senza la continua rielaborazione della propria capacità di capire il mondo che cambia non si può costruire una società più aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura.

 

2. Gli iscritti e le iscritte alla Sinistra Federalista Sarda condividono i valori della libertà e dell’uguaglianza, dell’equità e della giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale, della pace. Operano per affermare tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno sviluppo umano sostenibile e una società interetnica e interculturale.

 

3.      Per la Sinistra Federalista Sarda la libertà è strettamente legata all’uguaglianza e si fonda sul riconoscimento della differenza come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, religione, cultura. La libertà nell’uguaglianza si afferma pienamente nella fraternità e quindi nella solidarietà che ne è la forma sociale. La Sinistra Federalista Sarda si impegna per il superamento delle disuguaglianze sociali e per la piena affermazione delle pari opportunità per ognuno. Il dispiegarsi delle libertà individuali trova la sua prima sede nelle dimensioni relazionali, familiari e comunitarie. In coerenza con questi valori, e con i principi della Costituzione Repubblicana, la Sinistra Federalista Sarda assume i diritti umani, i diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini come criterio costitutivo della sua politica e si impegna a promuovere una convivenza civile fortemente orientata allo sviluppo delle libertà individuali, al diritto di ogni donna e di ogni uomo a progettare e realizzare il proprio sviluppo umano e la propria cittadinanza civile e politica. Per la Sinistra Federalista Sarda la cittadinanza è garanzia di diritti e di opportunità per gli individui e, insieme, assunzione di responsabilità di ciascuno verso la libertà degli altri e di tutti.

 

4.      La Sinistra Federalista Sarda condivide una concezione della politica che ha forte il senso delle sue ragioni fondanti e la consapevolezza del proprio limite. Aderisce con convinzione all’idea e alla pratica di uno stato laico ed è per una politica fortemente orientata a valori. In una realtà di pluralismo etico e di fronte a questioni complesse e delicate come quelle che riguardano la vita umana, il nascere e il morire, le relazioni interumane,  la non violenza, il partito e la sua politica riconoscono e rispettano la libertà di coscienza di tutti e concorrono a delineare i tratti di un’etica civile condivisa.

 

5.      La Sinistra Federalista Sarda è un partito di donne e di uomini che promuove la democrazia paritaria e il superamento della divisione dei ruoli tra donne e uomini nella società e nella politica. Assume, pertanto,  questo orientamento come costitutivo nell’organizzazione, nella democrazia e nell’elaborazione progettuale del partito. Per la Sinistra Federalista Sarda un rinnovato patto di solidarietà tra le generazioni è uno dei valori e degli obiettivi centrali per la ricostruzione di un più ampio patto sociale nel paese. E’ dunque impegnata a realizzare nel partito una forte promozione dell’adesione dei giovani, un dialogo costante tra le generazioni, un’elaborazione progettuale e un’iniziativa politica coerenti.

6.      La Sinistra Federalista Sarda si fonda sui principi di sussidiarietà e di federalismo democratico e solidale che si organizza secondo i principi della democrazia di mandato, della partecipazione e della responsabilità.

7.      La Sinistra Federalista Sarda e’ un partito in cui la sovranità appartiene alle iscritte ed agli iscritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie previste dal presente statuto.

Art. 3 – Iscrizione

1. Può chiedere l’iscrizione ai Democratici di Sinistra – Sinistra Federalista Sarda chiunque, residente o abitante in Sardegna, abbia compiuto il 16° anno di età e condivida i valori e le finalità del partito, impegnandosi a sostenerli e a rispettarne lo Statuto.

 

2. L’iscrizione è volontaria e individuale ed avviene presso un’organizzazione di base o presso un’autonomia tematica del partito.

 

3. Sono consentite adesioni collettive qualora una forza politica, un movimento o una associazione o parte di essi, decida di aderire alla Sinistra Federalista Sarda sulla base di un accordo sottoscritto dallo stesso soggetto collettivo e dalla Direzione del partito del livello corrispondente. L’adesione collettiva deve comunque tradursi in iscrizioni individuali. Il soggetto collettivo aderente può decidere di proseguire la propria attività in qualità di associazione politico culturale di cui al successivo art. 19.

 

4. L’iscrizione è di durata annuale e comporta il versamento di una quota, secondo quanto previsto dal regolamento finanziario del partito. Il mancato versamento della quota implica la sospensione dei diritti connessi alla qualità di iscritto.

 

5. Le iscrizioni sono registrate e certificate nell’Anagrafe degli iscritti, formata e gestita sulla base di un apposito regolamento.

 

 

Art. 4 – Diritti e doveri degli iscritti

1. Ciascun iscritto è titolare dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra e dalla relativa Carta degli iscritti.

2. Ciascuna organizzazione è impegnata a dare attuazione all’art. 5 dello Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra relativo alle norme  antidiscriminatorie e sulle pari opportunità tra iscritte ed iscritti.

 

Art. 5 – Simbolo e bandiera

1. Il simbolo della Sinistra Federalista Sarda è così costituito:

“ Un albero con chioma verde e tronco marrone piantato su un terreno di verde più chiaro. Il tronco si inserisce nel fogliame con quattro rami. Nella parte inferiore si sviluppa la scritta DEMOCRATICI DI SINISTRA, di colore nero.  Nella parte inferiore campeggia sul lato destro una rosa rossa, il cui gambo di colore verde, è circondato da sette stelle disposte su un percorso ellittico, all’interno del quale appare in bianco la scritta P.S.E. Sul fondo bianco del simbolo campeggia sfumato il simbolo della Sardegna costituito da quattro mori bendati con benda bianca, inseriti in quattro settori delimitati da una croce rossa. Lungo il perimetro del cerchio, nella parte superiore, intorno alla chioma dell’albero si sviluppa la scritta “SINISTRA FEDERALISTA SARDA” di colore rosso.

 

2. La bandiera è rossa, con al centro il simbolo della Sinistra Federalista Sarda.

 

 

 

TITOLO II

RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA

 

Art. 6 – Patto federativo

1. In attuazione dell’art. 7, comma 5 dello statuto nazionale dei Democratici di Sinistra, tra la Sinistra Federalista Sarda e la Direzione nazionale dei DS è sottoscritto un patto federativo, che definisce forme e condizioni speciali di autonomia, obiettivi comuni, impegni reciproci. Il patto federativo comprende il presente statuto.

 

2. Il patto federativo e lo statuto sono proposti dal Congresso o dall’Assemblea congressuale della Sinistra Federalista Sarda, sottoposti all’approvazione della Direzione nazionale ed infine sottoscritti dal Segretario nazionale dei Democratici di Sinistra e dal Segretario della Sinistra Federalista Sarda.

 

3. Le modifiche al patto federativo e allo statuto possono essere proposte dal Congresso o dall’Assemblea congressuale della Sinistra Federalista Sarda o dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra e devono in ogni caso ottenere l’approvazione di entrambi i predetti organi.

 

Art. 7 – Decisioni politiche, programmatiche ed elettorali

1. In attuazione del patto federativo, le decisioni nazionali politiche e programmatiche dei Democratici di Sinistra che direttamente interessino la Sardegna sono assunte previo parere degli organi dirigenti della Sinistra Federalista Sarda.

 

2. Le decisioni nazionali del partito relative alle elezioni politiche ed europee che direttamente interessino la Sardegna sono assunte su proposta della Sinistra Federalista Sarda.

 

3. Analogamente, il partito opera affinchè le decisioni nazionali della coalizione a cui esso partecipa, qualora direttamente interessino la Sardegna, siano assunte su proposta degli organi regionali della stessa coalizione.

 

4. Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra assicurano il loro sostegno alle scelte politiche ed alle iniziative della Sinistra Federalista Sarda che rientrino negli impegni comuni definiti dal patto federativo, assumendo a questo fine le conseguenti iniziative nelle sedi politiche e istituzionali nazionali ed europee.

 

5. Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra possono richiedere alla Sinistra Federalista Sarda il riesame di decisioni politiche, programmatiche ed elettorali che siano ritenute in contrasto con vincolanti decisioni nazionali.

 

Art. 8 – Rapporti organizzativi ed economico-finanziari

1. La Sinistra Federalista Sarda partecipa agli organi nazionali dei Democratici di Sinistra mediante i propri rappresentanti eletti negli stessi organi, su proposta della delegazione della Sinistra Federalista Sarda al congresso nazionale.

 

2. Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra assicurano la loro partecipazione ai congressi ed agli organi regionali della Sinistra Federalista Sarda mediante propri rappresentanti designati di volta in volta.

 

3. Spettano alla Sinistra Federalista Sarda i quattro quinti delle complessive risorse finanziarie derivanti dalle quote degli iscritti e dalla quota-parte, relativa alla Sardegna, delle erogazioni statali per rimborsi di spese elettorali e per finanziamento pubblico. Il rimanente quinto spetta alla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra.

 

4. Il finanziamento relativo all’attività dell’organizzazione delle donne è regolato secondo le disposizioni vigenti.

 

TITOLO III

RAPPORTI CON LA COALIZIONE POLITICA

 

Art. 9 – Partito e coalizione

1. La Sinistra Federalista Sarda opera attivamente, a tutti i livelli, per contribuire a dare identità e forza alla coalizione politica di cui è parte. In particolare, intende contribuire a dare ad essa coesione politica e programmatica, regole comuni, sedi e strumenti unitari di elaborazione, di decisione e di lavoro.

 

2. La Sinistra Federalista Sarda è impegnata a far si che si elevi progressivamente il livello di decisione e di iniziativa proprio della coalizione, disponibile ad una contestuale cessione di sovranità da parte dei singoli soggetti della coalizione.

 

3. L’adesione del partito alla coalizione regionale ed alle sue eventuali modificazioni è deliberata dalla Direzione regionale, nel rispetto degli indirizzi del Congresso e dell’Assemblea congressuale. L’adesione del partito alle coalizioni provinciali è approvata dalla Direzione della Federazione competente e deve essere ratificata dalla Direzione regionale. L’adesione del partito alle coalizioni comunali è approvata dall’organo dirigente dell’organizzazione di base o dell’Unione locale competente e deve essere ratificata dalla Direzione della Federazione.

 

4. Qualora vi siano ipotesi di adesione a coalizioni in difformità o in contrasto con gli indirizzi del Congresso e dell’Assemblea congressuale regionale, esse sono tempestivamente comunicate agli organi dirigenti competenti all’approvazione ed alla ratifica, i quali possono chiedere il riesame dell’ipotesi di adesione all’organizzazione interessata.

 

5. Le decisioni relative a programmi e a candidature elettorali adottate nelle sedi unitarie di coalizione, sulla base di regole comuni prestabilite, impegnano il partito e gli iscritti.

 

6. In assenza di regole comuni prestabilite della coalizione, le decisioni assunte nel suo ambito impegnano il partito e gli iscritti se ratificate dai corrispondenti organi dirigenti del partito.

 

7. Tutte le organizzazioni del partito sono impegnate, ai rispettivi livelli, a promuovere l’informazione e il confronto con gli elettori della coalizione sull’attività degli eletti ed a favorire iniziative comuni della coalizione nella società, anche al di fuori degli impegni elettorali e delle sedi istituzionali.

 

Art. 10 – Candidature e rappresentanze di governo.

1. Le candidature elettorali decise autonomamente dal partito e quelle proposte dal partito alla coalizione sono scelte sulla base dei criteri e delle procedure fissati con apposito regolamento approvato dalla Direzione competente almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Per le elezioni regionali e provinciali il regolamento è approvato dalla Direzione regionale; per le elezioni comunali e circoscrizionali è approvato dalla Direzione della federazione.

 

2. I regolamenti elettorali disciplinano, in particolare, l’attuazione dei principi previsti dal presente articolo e dall’articolo 25 dello statuto nazionale dei Democratici di Sinistra, ivi comprese le diverse modalità di selezione delle candidature (primarie aperte – primarie chiuse – selezione regolata).

 

3. Ai diversi livelli, sovrintende alle procedure stabilite dal regolamento, garantendone regolarità e pubblicità, un comitato elettorale nominato dal competente organo dirigente eletto dal Congresso. I membri del comitato elettorale non sono in ogni caso candidabili.

 

4. Le candidature comunali e circoscrizionali sono approvate dall’assemblea degli iscritti dell’organizzazione di partito competente o su delega di questa, dal relativo organo dirigente. Le candidature comunali dei capoluoghi di provincia sono ratificate dalla direzione della Federazione.

 

5. Le candidature provinciali sono approvate dalla Direzione della Federazione e ratificate dalla Direzione regionale.

 

6. Le candidature regionali sono proposte dalle Direzioni delle federazioni e approvate dalla Direzione regionale.

 

7. Le proposte di candidature politiche nazionali ed europee sono, su designazioni delle federazioni interessate approvate dalla Direzione regionale.

 

8. La candidatura in liste o coalizioni concorrenti con quelle sostenute dal partito, nonché il sostegno elettorale a liste o coalizioni concorrenti, comportano, per gli iscritti alla Sinistra Federalista Sarda, la cessazione automatica della qualità di iscritto e la cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti.

 

9. Qualora il partito debba concorrere a presentare indicazioni, designazioni o rose di candidati per la composizione di rappresentanze di governo della coalizione, tale funzione è esercitata, a livello corrispondente, dal segretario politico del partito e dal capo gruppo consiliare, sentiti gli organi collegiali da essi rappresentati.

 

10. Per gli eletti ad ogni livello istituzionale non può essere superato il periodo di due mandati. Gli organi dirigenti competenti possono approvare deroghe, adeguatamente motivate, con la maggioranza assoluta dei componenti.

 

Art. 11 – Intese e patti politici con altre organizzazioni

1. La Sinistra Federalista Sarda può sottoscrivere intese e patti politici, ai diversi livelli, con altri partiti e movimenti politici e con organizzazioni sociali, professionali e culturali, allo scopo di perseguire obiettivi comuni di carattere politico, programmatico, elettorale.

 

2. Le intese e patti politici sono approvati, ai diversi livelli, dall’organo dirigente eletto dal Congresso. Quelli di rilevanza comunale o sovracomunale sono ratificati dalla Direzione della federazione.

 

 

 

TITOLO IV

ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

Art. 12 – Articolazione organizzativa

1. La presenza organizzata dei Democratici di Sinistra – Sinistra Federalista Sarda si articola in tre forme o dimensioni: quella associativa, nel territorio e nei luoghi di lavoro e di studio; quella federativa, comprendente associazioni specifiche federate o raccordate al partito; quella parlamentare e consiliare, formata dagli iscritti eletti nelle istituzioni rappresentative e di governo.

 

2. Tutte le forme e dimensioni organizzative concorrono a costituire la struttura organizzata del partito, articolata in tre livelli congressuali e di direzione politica, secondo il principio di sussidiarietà: quello di base, quello delle federazioni e quello regionale.

 

3. ciascuna organizzazione del partito, di qualunque livello territoriale e di qualunque dimensione, è dotata di autonomia patrimoniale e risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere.

 

Art. 13 – Organizzazioni di base

1. Sono organizzazioni di base le sezioni territoriali, quelle costituite nei luoghi di lavoro e di studio, le eventuali strutture locali delle associazioni federate o raccordate al partito. Esse costituiscono la sede primaria di iscrizione, di partecipazione democratica e di voto congressuale per tutti gli iscritti al partito.

 

2. Spetta alla Direzione della Federazione la competenza in materia di assetto, suddivisione, unificazione, variazione delle organizzazioni di base e del loro ambito territoriale, nel pieno rispetto dei diritti statutari degli iscritti e secondo il principio di sussidiarietà.

 

 

Art. 14 – Unioni comunali, intercomunali, di collegio elettorale

1. La Direzione della Federazione può decidere, previa consultazione delle organizzazioni di base interessate, la costituzione di Unioni comunali o intercomunali, ovvero di collegio elettorale con riferimento ai collegi per la elezione del Parlamento, quali strumenti associativi e di cooperazione tra più organizzazioni di base.

 

 

 

Art. 15 – Organizzazioni all’estero

1. Possono essere costituite organizzazioni dei Democratici di Sinistra – Sinistra Federalista Sarda fra cittadini sardi abitanti all’estero. Tali organizzazioni devono essere riconosciute dalla Direzione regionale del partito, prevedendo anche apposite forme di sostegno e di collaborazione.

 

2. Gli iscritti abitanti all’estero possono iscriversi ai partiti democratici e di sinistra dei rispettivi Paesi, in coerenza con le affiliazioni internazionali dei Democratici di Sinistra.

 

Art. 16 – Federazioni

1. Le Federazioni, di ambito provinciale, subprovinciale o metropolitano, costituiscono la struttura portante dell’organizzazione del partito, con il compito di indirizzare, coordinare e promuovere l’iniziativa politica complessiva e l’attività delle articolazioni locali del partito nel territorio di competenza.

 

2. Ciascuna Federazione, in conformità allo statuto e ai regolamenti nazionali e regionali del partito provvede a regolamentare la propria attività e quella delle articolazioni del partito nel territorio di competenza.

 

3. Nel territorio regionale sono costituite le seguenti Federazioni: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia (Sulcis-Iglesiente), Olbia (Gallura), Lanusei (Ogliastra, Sarcidano e Barbagia di Seulo), Medio Campidano.

 

4. Sulla costituzione di nuove Federazioni, sull’unificazione o sulla modifica di Federazioni esistenti è competente a decidere il Congresso o l’Assemblea congressuale regionale.

 

Art. 17 – Sinistra Giovanile

1. La Sinistra Giovanile è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani dei Democratici di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica. Possono far parte della Sinistra Giovanile le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni.

 

2. L’iscrizione alla Sinistra Giovanile è a tutti gli effetti iscrizione al partito dei Democratici di Sinistra per tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I loro diritti e i loro doveri sono regolati dallo Statuto dei Democratici di Sinistra. La Sinistra Giovanile può sperimentale forme di adesione all’organizzazione, disciplinate da un proprio regolamento, che non comportino l’iscrizione al partito.

 

3. La Sinistra Giovanile è presente ad ogni livello di organizzazione del partito, ed esprime proprie rappresentanze nei congressi e negli organi dirigenti del partito a tutti i livelli.

 

4. Il partito si impegna a tutti i livelli a sostenere politicamente, economicamente e organizzativamente la costruzione e il radicamento della Sinistra Giovanile fra le giovani generazioni.

 

5. La Sinistra Giovanile si dota di un proprio regolamento regionale compatibile con il presente statuto.

 

Art. 18 – Autonomie tematiche

1. Gli iscritti, anche con l’adesione di non iscritti, possono formare associazioni tematiche, con lo scopo di sviluppare l’iniziativa programmatica e politica su temi specifici di largo interesse.

 

2. Le associazioni tematiche concorrono a definire le linee programmatiche del partito. A tal fine presentano proposte agli organi dirigenti e alle rappresentanze istituzionali del partito, che sono tenuti a prenderle in esame e a pronunciarsi in merito.

 

3. La costituzione di una associazione tematica è deliberata dalla Direzione regionale o dalla Direzione federale territorialmente competente.

 

4. Ciascuna associazione tematica si dota di un proprio regolamento compatibile con il presente statuto.

 

Art. 19 – Associazioni di tendenza politico-culturale

1. Gli iscritti, anche con l’adesione di non iscritti, possono costituire autonomamente associazioni di tendenza politica e culturale, con lo scopo di sviluppare l’elaborazione, il dibattito e la proposta programmatica e politica.

 

2. Le associazioni di tendenza si dotano di un proprio statuto o regolamento.

 

3. Il Consiglio Regionale dei Garanti verifica la conformità dello statuto o regolamento dell’associazione con le finalità e le regole del presente statuto. Se l’associazione ha ottenuto tale riconoscimento può contare su forme di sostegno economico e organizzativo da parte del partito, da normare nel regolamento finanziario regionale.

 
Art. 20 – Eletti nelle istituzioni rappresentative e di governo

1. Gli iscritti al partito eletti in ciascuna istituzione rappresentativa aderiscono allo stesso gruppo consiliare, che può eventualmente comprendere anche non iscritti al partito ovvero essere gruppo di coalizione.

 

2. Partecipano all’attività del gruppo anche gli iscritti al partito membri dei corrispondenti organi di governo che non facciano parte dell’assemblea.

 

3. Qualora gli iscritti al partito aderiscano a un gruppo consiliare di coalizione, costituiscono in seno a questo un proprio coordinamento e nominano un coordinatore.

 

4. Gli iscritti al partito eletti nelle istituzioni rappresentative e di governo, oltre ai diritti spettanti a ciascun iscritto, hanno anche i seguenti:

a) se parlamentari europei o nazionali o membri del Governo nazionale o regionale o consiglieri regionali o presidenti di provincia o sindaci di città capoluogo essi fanno parte di diritto del Congresso regionale e di Federazione e degli organi dirigenti eletti da questi;

b) se consiglieri o assessori provinciali o di città capoluogo o sindaci di Comuni non capoluogo, essi fanno parte di diritto del Congresso di Federazione;

c) essere chiamati a partecipare alle iniziative del partito dedicate alla definizione, all’attuazione e alla verifica del programma elettorale nell’istituzione democratica di cui fanno parte.

 

5. Gli iscritti al partito eletti nelle istituzioni rappresentative e di governo, oltre ai doveri spettanti a ciascun iscritto, hanno anche i seguenti:

a) svolgere il proprio mandato nel rispetto degli impegni politici e programmatici assunti con il partito e con gli elettori, su cui a fine mandato il capo gruppo, ovvero il coordinatore degli eletti iscritti al partito, fornirà una valutazione all’organizzazione del partito interessata;

b) mantenere un rapporto assiduo con il collegio di elezione e con l’organizzazione di partito corrispondente e con l’elettorato della coalizione;

c) contribuire con una quota della propria indennità al sostegno dell’attività complessiva del partito, secondo quanto previsto nel regolamento finanziario.

 

 

TITOLO V

CONGRESSI, ORGANI DIRIGENTI E DI GARANZIA

 

Art.21 - Congressi

1. Il congresso regionale e i congressi di Federazione sono, ai rispettivi livelli territoriali, la massima istanza di indirizzo politico e programmatico e di conferimento del mandato agli organi dirigenti e di garanzia.

2. Il congresso regionale , in particolare:

a) approva i documenti politici, programmatici e organizzativi che impegnano tutte le organizzazioni in ambito regionale e quelli da proporre al congresso o agli organi dirigenti nazionali dei Democratici di Sinistra;

b) approva le proposte di patto federativo e di statuto e delle relative  modifiche;

c) elegge i delegati al congresso nazionale dei Democratici di Sinistra;

d) elegge il segretario, il presidente, la direzione, il collegio dei garanti, nonché i componenti della Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra che devono essere espressi dal congresso regionale.

 

 

3. Il congresso di federazione, in particolare:

a) approva i documenti politici, programmatici e organizzativi che impegnano tutte le organizzazioni in ambito federale e quelli da proporre ai congressi o agli organi dirigenti nazionali o regionali;

b) elegge i delegati ai congressi di livello superiore;

c) elegge il segretario, la direzione e il collegio dei garanti.

 

4. Il Congresso regionale e i Congressi federali si svolgono, in via ordinaria, ogni tre anni. Sono convocati dalla Direzione del livello corrispondente, la quale approva il regolamento congressuale che stabilisce l’ordine del giorno e  le norme per l’elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.

 

5. Possono essere convocati Congressi straordinari regionali o federali, fissandone l’ordine del giorno, su richiesta sottoscritta da almeno la metà più uno dei componenti della corrispondente Assemblea congressuale.

 

6. Nelle organizzazioni di base il Congresso è costituito dalla assemblea degli iscritti, appositamente convocata. Essa elegge il Segretario, il Comitato direttivo e il Tesoriere.

 

Art.22 - Assemblee congressuali

1. L’Assemblea congressuale regionale e quelle delle Federazioni sono, al rispettivo livello, il massimo organo deliberativo e rappresentativo del partito tra un Congresso e l’altro.

 

2. L’Assemblea congressuale è costituita dai delegati con diritto di voto al Congresso che mantengano la qualità di iscritto al partito. Essa si riunisce di norma una volta all’anno, su convocazione della Direzione , che ne fissa l’ordine del giorno. E’ convocata in via straordinaria su richiesta sottoscritta, fissandone l’ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti della Direzione o da almeno un quinto dei componenti della stessa Assemblea congressuale.

 

Art.23 - Segretario regionale

1. Il Segretario regionale rappresenta politicamente la Sinistra Federalista Sarda, è responsabile dell’attuazione del programma politico su cui ha chiesto il mandato del Congresso, garantisce il rispetto del patto federativo sottoscritto con la Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra.

 

2. Egli  fa parte di diritto della Direzione, del Direttivo e della Segreteria regionali. Propone la composizione della Segreteria e di altri eventuali organi esecutivi regionali. Convoca e  presiede il Direttivo e la Segreteria ed ha il diritto di chiedere la convocazione della Direzione regionale, la cui Presidenza deve provvedere entro 24 ore. Esercita le altre funzioni a lui attribuite dallo statuto e dai regolamenti regionali.

 

3. Il Segretario è eletto dal Congresso regionale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti validamente espressi, sulla base di candidature presentate alla Presidenza del Congresso, sottoscritte da almeno un quinto degli aventi diritto al voto e accompagnate da un programma politico.

 

4. La carica di Segretario regionale è incompatibile con quelle di componente del Governo nazionale o della Giunta regionale, di presidente del Consiglio regionale, di presidente di provincia o di sindaco di città capoluogo di provincia.

 

5. In caso di dimissioni o impedimento del Segretario, la Direzione regionale convoca l’Assemblea congressuale per l’elezione del nuovo Segretario. La reggenza è esercitata, ove nominato, da un vice Segretario, altrimenti dal componente della Segreteria più anziano d’età.

 

6. Il Segretario può essere revocato dall’Assemblea congressuale, appositamente convocata su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. La revoca è approvata a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di revoca, la stessa Assemblea congressuale nomina tre reggenti, sempre con la maggioranza dei voti validamente espressi, con il compito di convocare un nuovo Congresso regionale entro due mesi.

 

Art.24 - Presidente regionale

1. Il Presidente regionale  presiede l’Assemblea congressuale e convoca e presiede la Direzione regionale. Egli fa parte di diritto della Direzione e del Direttivo regionali. Sentito il Segretario regionale, egli propone all’Assemblea congressuale ed alla Direzione regionale la nomina delle rispettive Presidenze che lo coadiuvano, ciascuna eletta a maggioranza degli aventi diritto al voto.

 

2. Il Presidente è eletto dal Congresso regionale a maggioranza degli aventi diritto al voto, sulla base di candidature presentate dai candidati a Segretario regionale ovvero sottoscritte da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. La votazione è palese, salvo che un decimo degli aventi diritto al voto non chieda lo scrutinio segreto. Per la elezione a Presidente si applicano le stesse incompatibilità previste per il Segretario nel precedente art. 23.

 

3. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente , l’Assemblea congressuale provvede alla elezione del nuovo Presidente, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

 

4. Il Presidente può essere revocato e sostituito dall’Assemblea congressuale, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. La revoca e la nuova elezione sono deliberate a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

Art. 25 – Direzione regionale

1. La Direzione regionale guida l’azione politica della Sinistra Federalista Sarda sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso e delle decisioni assunte dall’Assemblea congressuale, e risponde della sua attività a tali organi superiori.

 

2. La Direzione regionale, in particolare:

 

a)      convoca il Congresso e l’Assemblea congressuale regionali, fissandone l’ordine del giorno e approvando i relativi regolamenti;

b)      può indire conferenze regionali tematiche, l’assemblea regionale dei segretari delle organizzazioni di base, referendum interni tra gli iscritti o aperti agli elettori del partito;

c)      elegge il Direttivo, la Segreteria regionale, il Tesoriere e il comitato di tesoreria; delibera sulle autonomie tematiche e sulle organizzazioni di partito all’estero;

d)      approva il proprio regolamento interno, il regolamento finanziario, i regolamenti per le candidature regionali e provinciali, altri regolamenti demandati alla sua competenza;

e)      delibera l’adesione alla coalizione regionale, ratifica le decisioni assunte nell’ambito della stessa in assenza di regole comuni prestabilite, ratifica l’adesione delle Federazioni alle coalizioni provinciali;

f)        delibera sui programmi elettorali, sulle candidature e sulle maggioranze di governo, in attuazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti elettorali e nel rispetto degli impegni assunti con la coalizione;

g)      fissa gli indirizzi politici e programmatici per l’attività delle rappresentanze elettive del partito, verifica l’attuazione dei programmi elettorali e di governo e promuove le opportune misure di sostegno, di sviluppo e di rettifica;

h)      delibera sulle intese e sui patti politici con le altre organizzazioni;

 

i)        esercita i poteri sussidiari e sostitutivi di sua competenza;

 

 

j)        esercita le altre funzioni attribuite ad essa dallo statuto e dai regolamenti.

 

3. La Direzione è formata da:

a)       componenti eletti dal Congresso regionale, secondo le norme previste dal regolamento congressuale;

b)       quali componenti di diritto, il segretario regionale, il Presidente regionale, il Tesoriere, i Segretari delle Federazioni, il Segretario della Sinistra Giovanile, la coordinatrice delle donne, gli iscritti eletti nelle istituzioni di cui all’art. 20, comma 4, lettera a) del presente statuto.

 

4. La composizione complessiva della Direzione deve corrispondere ai voti congressuali riportati dalle mozioni e deve rispettare il principio per cui ciascuno dei sessi deve essere rappresentato in misura non inferiore al 40% della rappresentanza totale. In difetto, si procede alla riduzione del numero dei componenti elettivi del sesso sovrarappresentato ovvero alla loro sostituzione con componenti dell’altro sesso in misura sufficiente ad ottenere l’equilibrio della rappresentanza.

 

5. Per motivate e urgenti ragioni, la Direzione può cooptare nuovi componenti, a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, nel rispetto dei voti congressuali riportati dalle mozioni.

 

Art. 26 – Direttivo regionale

1. La Direzione regionale ha facoltà di eleggere nel suo seno un Direttivo regionale con il compito di assicurare la continuità dell’azione di direzione e di coordinamento, nel rispetto delle deliberazioni e delle prerogative della Direzione.

 

2. Il Direttivo è eletto su  proposta del Segretario, a maggioranza dei voti validamente espressi e con voto palese, salvo che un decimo degli aventi diritto al voto non richieda il voto segreto.

 

3. In ogni caso, la composizione del Direttivo regionale deve corrispondere ai voti congressuali riportati dalle mozioni e deve ricomprendere le fondamentali funzioni di direzione politica regionale e delle federazioni.

 

Art. 27 – Conferenza programmatica annuale e commissione regionale per il Progetto.

1. Al fine di definire gli orientamenti del partito su questioni di rilievo e assumere decisioni sul programma si convoca annualmente una Conferenza programmatica regionale preparata da una Commissione eletta dal Congresso regionale di cui fanno parte di diritto i responsabili delle Autonomie tematiche regionali ed i responsabili dei dipartimenti di lavoro,  la coordinatrice delle donne e un delegato della Sinistra Giovanile. L’Assemblea congressuale può eleggere nuovi membri della Commissione nel corso della Conferenza programmatica regionale. La Commissione regionale del Progetto resta in carica fino al successivo Congresso ed elegge al suo interno una presidenza ristretta.

 

 

Art. 28 – Conferenza dei segretari Federali

1. La Conferenza dei Segretari federali è un organo di rappresentanza federale del partito e ha il compito di interagire con gli altri organi regionali del partito per coordinare l’attuazione del programma di mandato.

 

2. Ne fanno parte:

a) i segretari delle federazioni ed i responsabili di eventuali coordinamenti regionali;

b) il segretario politico regionale ed i componenti la segreteria di volta in volta interessati all’ordine del giorno.

 

3.  La Conferenza è presieduta da un rappresentante eletto tra i suoi componenti. E’ convocata dal Presidente d’intesa col Segretario regionale con il quale concorda l’ordine del giorno.

 

 

Art. 29 – Conferenza regionale delle donne.

1. La Conferenza delle donne della Sinistra Federalista Sarda, nel rispetto del pluralismo politico – culturale, discute e decide orientamenti politico – programmatici e agenda politica, che concorrono alla formazione e alla definizione dei contenuti del programma e alla formazione degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.

 

2.  La Conferenza regionale delle donne, convocata dalla Direzione regionale che ne approva il regolamento, elegge la Coordinatrice regionale delle donne. La Conferenza regionale delle donne è promossa dalle donne componenti la direzione regionale.

 

Art. 30 – Conferenza regionale delle lavoratrici e dei lavoratori.

1. La Conferenza regionale delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto del pluralismo politico e culturale discute gli orientamenti che concorrono all’attività e al programma della Sinistra Federalista Sarda per ciò che riguarda i temi di proprio interesse. La Conferenza è convocata dalla Direzione regionale che ne approva il regolamento. La Conferenza elegge il Consiglio regionale delle lavoratrici e dei lavoratori, che ha poteri consultivi su tutta l’attività della Sinistra Federalista Sarda in materia di lavoro.

 

Art.  31 – Il Tesoriere regionale

1. Il Tesoriere regionale ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali ed economiche della Sinistra Federalista Sarda. Egli esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione della Direzione o del Direttivo regionali, quelli di straordinaria amministrazione.

 

2. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, dell’organizzazione regionale del partito. Esercita i suoi poteri in conformità allo statuto e ai regolamenti finanziari.

 

3. Il Tesoriere è eletto, unitamente al comitato di tesoreria, dalla Direzione regionale, su proposta del Segretario, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

Art. 32 - Collegio regionale dei garanti

1.Il Collegio regionale dei garanti è composto da 23 membri, eletti tra iscritte ed iscritti di riconosciuto prestigio che:

a)      non hanno rapporti di dipendenza economica con l’organizzazione di partito ;

b)      non rivestano cariche pubbliche elettive di rilievo nazionale o regionale;

c)      non svolgano incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica.

 

2. Il Collegio regionale dei garanti è eletto dal Congresso a scrutinio segreto.

 

3. Il Collegio regionale dei garanti elegge il presidente con la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

4. Il Collegio regionale dei garanti adotta un regolamento interno per l’esercizio delle funzioni previste dallo Statuto ed un regolamento disciplinare.

 

5. Tra un Congresso e l’altro il Collegio può procedere a reintegrare per coptazione i membri venuti meno per dimissioni o altra causa.

 

6. E’ istituito, all’interno del Consiglio regionale dei garanti, un osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria, nonché dell’art. 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, che ha stabilito nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali. Compito dell’osservatorio è quello di vigilare sull’applicazione della norma antidiscriminatoria nella formazione degli organismi dirigenti e nella definizione delle liste elettorali.

 

Art. 33 – Collegio Regionale dei Sindaci revisori.

La Direzione regionale nomina un collegio regionale dei Sindaci revisori composti di tre membri aventi, di norma la qualifica di “revisore ufficiale dei conti”. Esso adempie ai compiti previsti dalla legge ed accerta la regolare tenuta della contabilità; esprime parere preventivo di congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità economiche e finanziarie dei Bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei conti consuntivi.

 

 

Art. 34 – Organi della Federazione

1)      Sono Organi della Federazione:

a)      il Segretario di Federazione;

b)      l’Assemblea Congressuale federale e il suo presidente;

c)      la Direzione federale e il suo presidente;

d)      il Direttivo della Federazione;

e)      il Tesoriere;

f)        il Consiglio dei Garanti;

g)      la Conferenza delle donne

 

2)      Il funzionamento degli Organi della Federazione è disciplinato da apposito regolamento emanato dalla Direzione della Federazione, nel rispetto dei principi generali previsti dal presente Statuto e da quello nazionale. Lo stesso Regolamento definisce i criteri e le modalità di nomina dell’Esecutivo, del Tesoriere, del Collegio dei Sindaci revisori.

3)      L’Assemblea congressuale di Federazione deve prevedere che la Direzione della Federazione sia composta da membri designati in parte  in via elettiva ed in parte per funzione, quali membri di diritto. Essa provvede a stabilire i criteri per la designazione dei membri di diritto in ragione della funzione da questi espletata; regola altresì la designazione dei membri su base elettiva in modo da garantire anche la rappresentanza del territorio, oltre che delle diverse componenti culturali e politiche all’interno del Congresso. Deve altresì essere garantita la rappresentanza di entrambe i sessi in misura tendenzialmente paritaria e comunque, per la parte elettiva, in modo che nessuno dei sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40%.

4)      La carica di Segretario della Federazione è incompatibile, oltre che con le cariche previste all’art. 23 punto 4, anche con la carica di Assessore provinciale e di Assessore del Comune sede della Federazione.

 

Art. 35 – Organi delle Unità di base e delle Unioni comunali ed intercomunali.

1)      Gli organi delle Unità di base sono: