STATUTO E
PATTO FEDERATIVO
- “Nelle regioni con particolarità linguistiche, culturali e istituzionali possono essere definite forme speciali di autonomia sulla base di un patto federativo sottoscritto tra la Direzione nazionale e l’organizzazione regionale. Il patto comprende lo statuto regionale e le modalità di modifica del patto medesimo.”
TITOLO I
DEMOCRATICI DI
SINISTRA – SINISTRA FEDERALISTA SARDA
1.
I
Democratici di Sinistra della Sardegna riuniti nel primo Congresso regionale
costituiscono i “Democratici di Sinistra – Sinistra Federalista Sarda”, quale
autonoma organizzazione politica regionale unita alla Direzione nazionale dei
Democratici di Sinistra da un patto federativo.
2.
La
Sinistra Federalista Sarda unisce e rappresenta nel territorio della Sardegna i
Democratici di Sinistra.
3.
La
Sinistra Federalista Sarda è rappresentata dai Democratici di Sinistra
nell’ambito nazionale e internazionale, nel Partito del Socialismo Europeo e
nell’Internazionale Socialista
1. Le donne e gli uomini della Sinistra Federalista Sarda, nell’ambito del progetto dei Democratici di Sinistra, operano per il progresso civile, sociale e culturale del popolo sardo, di cui riconoscono la soggettività storica e culturale; per far svolgere alla Sardegna il suo ruolo europeo e mediterraneo; per una nuova autonomia istituzionale della Sardegna, nel quadro di una ristrutturazione federalista della Repubblica italiana e nella prospettiva di un’Unione europea democratica e federale.
Per realizzare questa necessaria modernizzazione, essi si richiamano criticamente alle correnti ideali e politiche democratiche e antifasciste che hanno costruito e fatto vivere la Repubblica italiana e l’Autonomia della Sardegna. Perciò rivendicano l’azione svolta nella democrazia repubblicana e nella Sardegna contemporanea dal riformismo del movimento operaio, del PCI, del PSI, del sardismo, del liberalismo democratico, del cristianesimo sociale, di cui assumono consapevolmente i valori ispiratori.
Le donne e gli uomini della Sinistra Federalista Sarda sentono come proprio patrimonio quanto di meglio hanno espresso le culture e i movimenti che hanno messo al centro della loro azione i diritti umani e il valore delle differenze, il personalismo comunitario e l’ambientalismo democratico, consapevoli che senza la continua rielaborazione della propria capacità di capire il mondo che cambia non si può costruire una società più aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura.
2. Gli iscritti e le iscritte alla Sinistra Federalista Sarda
condividono i valori della libertà e dell’uguaglianza, dell’equità e della
giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale, della pace. Operano per
affermare tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno sviluppo umano
sostenibile e una società interetnica e interculturale.
3. Per la Sinistra Federalista Sarda la libertà è strettamente legata all’uguaglianza e si fonda sul riconoscimento della differenza come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, religione, cultura. La libertà nell’uguaglianza si afferma pienamente nella fraternità e quindi nella solidarietà che ne è la forma sociale. La Sinistra Federalista Sarda si impegna per il superamento delle disuguaglianze sociali e per la piena affermazione delle pari opportunità per ognuno. Il dispiegarsi delle libertà individuali trova la sua prima sede nelle dimensioni relazionali, familiari e comunitarie. In coerenza con questi valori, e con i principi della Costituzione Repubblicana, la Sinistra Federalista Sarda assume i diritti umani, i diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini come criterio costitutivo della sua politica e si impegna a promuovere una convivenza civile fortemente orientata allo sviluppo delle libertà individuali, al diritto di ogni donna e di ogni uomo a progettare e realizzare il proprio sviluppo umano e la propria cittadinanza civile e politica. Per la Sinistra Federalista Sarda la cittadinanza è garanzia di diritti e di opportunità per gli individui e, insieme, assunzione di responsabilità di ciascuno verso la libertà degli altri e di tutti.
4.
La
Sinistra Federalista Sarda condivide una concezione della politica che ha forte
il senso delle sue ragioni fondanti e la consapevolezza del proprio limite.
Aderisce con convinzione all’idea e alla pratica di uno stato laico ed è per
una politica fortemente orientata a valori. In una realtà di pluralismo etico e
di fronte a questioni complesse e delicate come quelle che riguardano la vita
umana, il nascere e il morire, le relazioni interumane, la non violenza, il partito e la sua
politica riconoscono e rispettano la libertà di coscienza di tutti e concorrono
a delineare i tratti di un’etica civile condivisa.
5. La Sinistra Federalista Sarda è un partito di donne e di uomini che promuove la democrazia paritaria e il superamento della divisione dei ruoli tra donne e uomini nella società e nella politica. Assume, pertanto, questo orientamento come costitutivo nell’organizzazione, nella democrazia e nell’elaborazione progettuale del partito. Per la Sinistra Federalista Sarda un rinnovato patto di solidarietà tra le generazioni è uno dei valori e degli obiettivi centrali per la ricostruzione di un più ampio patto sociale nel paese. E’ dunque impegnata a realizzare nel partito una forte promozione dell’adesione dei giovani, un dialogo costante tra le generazioni, un’elaborazione progettuale e un’iniziativa politica coerenti.
6.
La Sinistra
Federalista Sarda si fonda sui principi di sussidiarietà e di federalismo
democratico e solidale che si organizza secondo i principi della democrazia di
mandato, della partecipazione e della responsabilità.
7.
La Sinistra Federalista
Sarda e’ un partito in cui la sovranità appartiene alle iscritte ed agli
iscritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie
previste dal presente statuto.
1. Può chiedere l’iscrizione ai Democratici di Sinistra
– Sinistra Federalista Sarda chiunque, residente o abitante in Sardegna, abbia
compiuto il 16° anno di età e condivida i valori e le finalità del partito,
impegnandosi a sostenerli e a rispettarne lo Statuto.
2. L’iscrizione è volontaria e individuale ed
avviene presso un’organizzazione di base o presso un’autonomia tematica del
partito.
3. Sono consentite adesioni collettive qualora una
forza politica, un movimento o una associazione o parte di essi, decida di
aderire alla Sinistra Federalista Sarda sulla base di un accordo sottoscritto
dallo stesso soggetto collettivo e dalla Direzione del partito del livello
corrispondente. L’adesione collettiva deve comunque tradursi in iscrizioni
individuali. Il soggetto collettivo aderente può decidere di proseguire la
propria attività in qualità di associazione politico culturale di cui al
successivo art. 19.
4. L’iscrizione è di durata annuale e comporta il
versamento di una quota, secondo quanto previsto dal regolamento finanziario
del partito. Il mancato versamento della quota implica la sospensione dei
diritti connessi alla qualità di iscritto.
5. Le iscrizioni sono registrate e certificate
nell’Anagrafe degli iscritti, formata e gestita sulla base di un apposito
regolamento.
1. Ciascun iscritto è titolare dei diritti e dei
doveri previsti dallo Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra e dalla
relativa Carta degli iscritti.
2. Ciascuna organizzazione è impegnata a dare
attuazione all’art. 5 dello Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra
relativo alle norme antidiscriminatorie
e sulle pari opportunità tra iscritte ed iscritti.
1. Il simbolo della Sinistra Federalista Sarda è
così costituito:
“ Un albero con chioma verde e tronco marrone piantato su un terreno di verde più chiaro. Il tronco si inserisce nel fogliame con quattro rami. Nella parte inferiore si sviluppa la scritta DEMOCRATICI DI SINISTRA, di colore nero. Nella parte inferiore campeggia sul lato destro una rosa rossa, il cui gambo di colore verde, è circondato da sette stelle disposte su un percorso ellittico, all’interno del quale appare in bianco la scritta P.S.E. Sul fondo bianco del simbolo campeggia sfumato il simbolo della Sardegna costituito da quattro mori bendati con benda bianca, inseriti in quattro settori delimitati da una croce rossa. Lungo il perimetro del cerchio, nella parte superiore, intorno alla chioma dell’albero si sviluppa la scritta “SINISTRA FEDERALISTA SARDA” di colore rosso.
2. La bandiera è rossa, con al centro il simbolo
della Sinistra Federalista Sarda.
TITOLO II
RAPPORTI
CON GLI ORGANI NAZIONALI DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA
1. In attuazione dell’art. 7, comma 5 dello statuto
nazionale dei Democratici di Sinistra, tra la Sinistra Federalista Sarda e la
Direzione nazionale dei DS è sottoscritto un patto federativo, che definisce
forme e condizioni speciali di autonomia, obiettivi comuni, impegni reciproci.
Il patto federativo comprende il presente statuto.
2. Il patto federativo e lo statuto sono proposti
dal Congresso o dall’Assemblea congressuale della Sinistra Federalista Sarda,
sottoposti all’approvazione della Direzione nazionale ed infine sottoscritti
dal Segretario nazionale dei Democratici di Sinistra e dal Segretario della
Sinistra Federalista Sarda.
3. Le modifiche al patto federativo e allo statuto
possono essere proposte dal Congresso o dall’Assemblea congressuale della
Sinistra Federalista Sarda o dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra
e devono in ogni caso ottenere l’approvazione di entrambi i predetti organi.
1. In attuazione del patto federativo, le decisioni
nazionali politiche e programmatiche dei Democratici di Sinistra che
direttamente interessino la Sardegna sono assunte previo parere degli organi
dirigenti della Sinistra Federalista Sarda.
2. Le decisioni nazionali del partito relative alle
elezioni politiche ed europee che direttamente interessino la Sardegna sono assunte
su proposta della Sinistra Federalista Sarda.
3. Analogamente, il partito opera affinchè le
decisioni nazionali della coalizione a cui esso partecipa, qualora direttamente
interessino la Sardegna, siano assunte su proposta degli organi regionali della
stessa coalizione.
4. Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra
assicurano il loro sostegno alle scelte politiche ed alle iniziative della
Sinistra Federalista Sarda che rientrino negli impegni comuni definiti dal
patto federativo, assumendo a questo fine le conseguenti iniziative nelle sedi
politiche e istituzionali nazionali ed europee.
5. Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra
possono richiedere alla Sinistra Federalista Sarda il riesame di decisioni
politiche, programmatiche ed elettorali che siano ritenute in contrasto con
vincolanti decisioni nazionali.
1. La Sinistra Federalista Sarda partecipa agli
organi nazionali dei Democratici di Sinistra mediante i propri rappresentanti
eletti negli stessi organi, su proposta della delegazione della Sinistra
Federalista Sarda al congresso nazionale.
2. Gli organi nazionali dei Democratici di Sinistra
assicurano la loro partecipazione ai congressi ed agli organi regionali della
Sinistra Federalista Sarda mediante propri rappresentanti designati di volta in
volta.
3. Spettano alla Sinistra Federalista Sarda i
quattro quinti delle complessive risorse finanziarie derivanti dalle quote
degli iscritti e dalla quota-parte, relativa alla Sardegna, delle erogazioni
statali per rimborsi di spese elettorali e per finanziamento pubblico. Il
rimanente quinto spetta alla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra.
4. Il finanziamento relativo all’attività
dell’organizzazione delle donne è regolato secondo le disposizioni vigenti.
TITOLO III
RAPPORTI CON
LA COALIZIONE POLITICA
1. La Sinistra Federalista Sarda opera attivamente,
a tutti i livelli, per contribuire a dare identità e forza alla coalizione
politica di cui è parte. In particolare, intende contribuire a dare ad essa
coesione politica e programmatica, regole comuni, sedi e strumenti unitari di
elaborazione, di decisione e di lavoro.
2. La Sinistra Federalista Sarda è impegnata a far
si che si elevi progressivamente il livello di decisione e di iniziativa
proprio della coalizione, disponibile ad una contestuale cessione di sovranità
da parte dei singoli soggetti della coalizione.
3. L’adesione del partito alla coalizione regionale
ed alle sue eventuali modificazioni è deliberata dalla Direzione regionale, nel
rispetto degli indirizzi del Congresso e dell’Assemblea congressuale.
L’adesione del partito alle coalizioni provinciali è approvata dalla Direzione
della Federazione competente e deve essere ratificata dalla Direzione
regionale. L’adesione del partito alle coalizioni comunali è approvata
dall’organo dirigente dell’organizzazione di base o dell’Unione locale
competente e deve essere ratificata dalla Direzione della Federazione.
4. Qualora vi siano ipotesi di adesione a coalizioni
in difformità o in contrasto con gli indirizzi del Congresso e dell’Assemblea
congressuale regionale, esse sono tempestivamente comunicate agli organi
dirigenti competenti all’approvazione ed alla ratifica, i quali possono chiedere
il riesame dell’ipotesi di adesione all’organizzazione interessata.
5. Le decisioni relative a programmi e a candidature
elettorali adottate nelle sedi unitarie di coalizione, sulla base di regole
comuni prestabilite, impegnano il partito e gli iscritti.
6. In assenza di regole comuni prestabilite della
coalizione, le decisioni assunte nel suo ambito impegnano il partito e gli
iscritti se ratificate dai corrispondenti organi dirigenti del partito.
7. Tutte le organizzazioni del partito sono impegnate,
ai rispettivi livelli, a promuovere l’informazione e il confronto con gli
elettori della coalizione sull’attività degli eletti ed a favorire iniziative
comuni della coalizione nella società, anche al di fuori degli impegni
elettorali e delle sedi istituzionali.
Art. 10 –
Candidature e rappresentanze di governo.
1. Le candidature elettorali decise autonomamente
dal partito e quelle proposte dal partito alla coalizione sono scelte sulla
base dei criteri e delle procedure fissati con apposito regolamento approvato
dalla Direzione competente almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Per
le elezioni regionali e provinciali il regolamento è approvato dalla Direzione
regionale; per le elezioni comunali e circoscrizionali è approvato dalla
Direzione della federazione.
2. I regolamenti elettorali disciplinano, in
particolare, l’attuazione dei principi previsti dal presente articolo e
dall’articolo 25 dello statuto nazionale dei Democratici di Sinistra, ivi
comprese le diverse modalità di selezione delle candidature (primarie aperte –
primarie chiuse – selezione regolata).
3. Ai diversi livelli, sovrintende alle procedure
stabilite dal regolamento, garantendone regolarità e pubblicità, un comitato
elettorale nominato dal competente organo dirigente eletto dal Congresso. I
membri del comitato elettorale non sono in ogni caso candidabili.
4. Le candidature comunali e circoscrizionali sono
approvate dall’assemblea degli iscritti dell’organizzazione di partito
competente o su delega di questa, dal relativo organo dirigente. Le candidature
comunali dei capoluoghi di provincia sono ratificate dalla direzione della
Federazione.
5. Le candidature provinciali sono approvate dalla
Direzione della Federazione e ratificate dalla Direzione regionale.
6. Le candidature regionali sono proposte dalle
Direzioni delle federazioni e approvate dalla Direzione regionale.
7. Le proposte di candidature politiche nazionali ed
europee sono, su designazioni delle federazioni interessate approvate dalla
Direzione regionale.
8. La candidatura in liste o coalizioni concorrenti
con quelle sostenute dal partito, nonché il sostegno elettorale a liste o
coalizioni concorrenti, comportano, per gli iscritti alla Sinistra Federalista
Sarda, la cessazione automatica della qualità di iscritto e la cancellazione
dall’Anagrafe degli iscritti.
9. Qualora il partito debba concorrere a presentare
indicazioni, designazioni o rose di candidati per la composizione di
rappresentanze di governo della coalizione, tale funzione è esercitata, a
livello corrispondente, dal segretario politico del partito e dal capo gruppo
consiliare, sentiti gli organi collegiali da essi rappresentati.
10. Per gli eletti ad ogni livello istituzionale non può essere superato il periodo di due mandati. Gli organi dirigenti competenti possono approvare deroghe, adeguatamente motivate, con la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 11 –
Intese e patti politici con altre organizzazioni
1. La Sinistra Federalista Sarda può sottoscrivere
intese e patti politici, ai diversi livelli, con altri partiti e movimenti
politici e con organizzazioni sociali, professionali e culturali, allo scopo di
perseguire obiettivi comuni di carattere politico, programmatico, elettorale.
2. Le intese e patti politici sono approvati, ai
diversi livelli, dall’organo dirigente eletto dal Congresso. Quelli di
rilevanza comunale o sovracomunale sono ratificati dalla Direzione della
federazione.
TITOLO IV
ASSETTO
ORGANIZZATIVO
1. La presenza organizzata dei Democratici di
Sinistra – Sinistra Federalista Sarda si articola in tre forme o dimensioni:
quella associativa, nel territorio e nei luoghi di lavoro e di studio; quella
federativa, comprendente associazioni specifiche federate o raccordate al
partito; quella parlamentare e consiliare, formata dagli iscritti eletti nelle
istituzioni rappresentative e di governo.
2. Tutte le forme e dimensioni organizzative
concorrono a costituire la struttura organizzata del partito, articolata in tre
livelli congressuali e di direzione politica, secondo il principio di
sussidiarietà: quello di base, quello delle federazioni e quello regionale.
3. ciascuna organizzazione del partito, di qualunque
livello territoriale e di qualunque dimensione, è dotata di autonomia
patrimoniale e risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici,
economici e patrimoniali da essa posti in essere.
1. Sono organizzazioni di base le sezioni
territoriali, quelle costituite nei luoghi di lavoro e di studio, le eventuali
strutture locali delle associazioni federate o raccordate al partito. Esse
costituiscono la sede primaria di iscrizione, di partecipazione democratica e
di voto congressuale per tutti gli iscritti al partito.
2. Spetta alla Direzione della Federazione la
competenza in materia di assetto, suddivisione, unificazione, variazione delle
organizzazioni di base e del loro ambito territoriale, nel pieno rispetto dei
diritti statutari degli iscritti e secondo il principio di sussidiarietà.
1. La Direzione della Federazione può decidere,
previa consultazione delle organizzazioni di base interessate, la costituzione
di Unioni comunali o intercomunali, ovvero di collegio elettorale con riferimento
ai collegi per la elezione del Parlamento, quali strumenti associativi e di
cooperazione tra più organizzazioni di base.
Art. 15 –
Organizzazioni all’estero
1. Possono essere costituite organizzazioni dei
Democratici di Sinistra – Sinistra Federalista Sarda fra cittadini sardi
abitanti all’estero. Tali organizzazioni devono essere riconosciute dalla
Direzione regionale del partito, prevedendo anche apposite forme di sostegno e
di collaborazione.
2. Gli iscritti abitanti all’estero possono iscriversi
ai partiti democratici e di sinistra dei rispettivi Paesi, in coerenza con le
affiliazioni internazionali dei Democratici di Sinistra.
1. Le Federazioni, di ambito provinciale,
subprovinciale o metropolitano, costituiscono la struttura portante
dell’organizzazione del partito, con il compito di indirizzare, coordinare e
promuovere l’iniziativa politica complessiva e l’attività delle articolazioni
locali del partito nel territorio di competenza.
2. Ciascuna Federazione, in conformità allo statuto
e ai regolamenti nazionali e regionali del partito provvede a regolamentare la
propria attività e quella delle articolazioni del partito nel territorio di
competenza.
3. Nel territorio regionale sono costituite le
seguenti Federazioni: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia
(Sulcis-Iglesiente), Olbia (Gallura), Lanusei (Ogliastra, Sarcidano e Barbagia
di Seulo), Medio Campidano.
4. Sulla costituzione di nuove Federazioni,
sull’unificazione o sulla modifica di Federazioni esistenti è competente a
decidere il Congresso o l’Assemblea congressuale regionale.
1. La Sinistra Giovanile è il soggetto politico nel
quale si organizzano i giovani dei Democratici di Sinistra. Ad essa è
riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica. Possono far parte
della Sinistra Giovanile le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni.
2. L’iscrizione alla Sinistra Giovanile è a tutti
gli effetti iscrizione al partito dei Democratici di Sinistra per tutti coloro
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I loro diritti e i loro doveri
sono regolati dallo Statuto dei Democratici di Sinistra. La Sinistra Giovanile
può sperimentale forme di adesione all’organizzazione, disciplinate da un
proprio regolamento, che non comportino l’iscrizione al partito.
3. La Sinistra Giovanile è presente ad ogni livello
di organizzazione del partito, ed esprime proprie rappresentanze nei congressi
e negli organi dirigenti del partito a tutti i livelli.
4. Il partito si impegna a tutti i livelli a
sostenere politicamente, economicamente e organizzativamente la costruzione e
il radicamento della Sinistra Giovanile fra le giovani generazioni.
5. La Sinistra Giovanile si dota di un proprio
regolamento regionale compatibile con il presente statuto.
1. Gli iscritti, anche con l’adesione di non
iscritti, possono formare associazioni tematiche, con lo scopo di sviluppare
l’iniziativa programmatica e politica su temi specifici di largo interesse.
2. Le associazioni tematiche concorrono a definire
le linee programmatiche del partito. A tal fine presentano proposte agli organi
dirigenti e alle rappresentanze istituzionali del partito, che sono tenuti a
prenderle in esame e a pronunciarsi in merito.
3. La costituzione di una associazione tematica è
deliberata dalla Direzione regionale o dalla Direzione federale
territorialmente competente.
4. Ciascuna associazione tematica si dota di un
proprio regolamento compatibile con il presente statuto.
1. Gli iscritti, anche con l’adesione di non
iscritti, possono costituire autonomamente associazioni di tendenza politica e
culturale, con lo scopo di sviluppare l’elaborazione, il dibattito e la
proposta programmatica e politica.
2. Le associazioni di tendenza si dotano di un
proprio statuto o regolamento.
3. Il Consiglio Regionale dei Garanti verifica la
conformità dello statuto o regolamento dell’associazione con le finalità e le
regole del presente statuto. Se l’associazione ha ottenuto tale riconoscimento
può contare su forme di sostegno economico e organizzativo da parte del
partito, da normare nel regolamento finanziario regionale.
1. Gli iscritti al partito eletti in ciascuna
istituzione rappresentativa aderiscono allo stesso gruppo consiliare, che può
eventualmente comprendere anche non iscritti al partito ovvero essere gruppo di
coalizione.
2. Partecipano all’attività del gruppo anche gli
iscritti al partito membri dei corrispondenti organi di governo che non
facciano parte dell’assemblea.
3. Qualora gli iscritti al partito aderiscano a un
gruppo consiliare di coalizione, costituiscono in seno a questo un proprio
coordinamento e nominano un coordinatore.
4. Gli iscritti al partito eletti nelle istituzioni
rappresentative e di governo, oltre ai diritti spettanti a ciascun iscritto,
hanno anche i seguenti:
a) se parlamentari europei o nazionali o membri del
Governo nazionale o regionale o consiglieri regionali o presidenti di provincia
o sindaci di città capoluogo essi fanno parte di diritto del Congresso
regionale e di Federazione e degli organi dirigenti eletti da questi;
b) se consiglieri o assessori provinciali o di città
capoluogo o sindaci di Comuni non capoluogo, essi fanno parte di diritto del
Congresso di Federazione;
c) essere chiamati a partecipare alle iniziative del
partito dedicate alla definizione, all’attuazione e alla verifica del programma
elettorale nell’istituzione democratica di cui fanno parte.
5. Gli iscritti al partito eletti nelle istituzioni
rappresentative e di governo, oltre ai doveri spettanti a ciascun iscritto,
hanno anche i seguenti:
a) svolgere il proprio mandato nel rispetto degli
impegni politici e programmatici assunti con il partito e con gli elettori, su
cui a fine mandato il capo gruppo, ovvero il coordinatore degli eletti iscritti
al partito, fornirà una valutazione all’organizzazione del partito interessata;
b) mantenere un rapporto assiduo con il collegio di
elezione e con l’organizzazione di partito corrispondente e con l’elettorato
della coalizione;
c) contribuire con una quota della propria indennità
al sostegno dell’attività complessiva del partito, secondo quanto previsto nel
regolamento finanziario.
TITOLO V
CONGRESSI, ORGANI DIRIGENTI E DI GARANZIA
Art.21 - Congressi
1. Il congresso regionale e i congressi di
Federazione sono, ai rispettivi livelli territoriali, la massima istanza di
indirizzo politico e programmatico e di conferimento del mandato agli organi
dirigenti e di garanzia.
2. Il congresso regionale , in particolare:
a) approva i documenti
politici, programmatici e organizzativi che impegnano tutte le organizzazioni
in ambito regionale e quelli da proporre al congresso o agli organi dirigenti
nazionali dei Democratici di Sinistra;
b) approva le proposte di
patto federativo e di statuto e delle relative
modifiche;
c) elegge i delegati al
congresso nazionale dei Democratici di Sinistra;
d) elegge il segretario, il
presidente, la direzione, il collegio dei garanti, nonché i componenti della
Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra che devono essere espressi dal
congresso regionale.
3. Il congresso di federazione, in particolare:
a) approva i documenti
politici, programmatici e organizzativi che impegnano tutte le organizzazioni
in ambito federale e quelli da proporre ai congressi o agli organi dirigenti
nazionali o regionali;
b) elegge i delegati ai
congressi di livello superiore;
c) elegge il segretario, la
direzione e il collegio dei garanti.
4. Il Congresso regionale e i Congressi federali si
svolgono, in via ordinaria, ogni tre anni. Sono convocati dalla Direzione del
livello corrispondente, la quale approva il regolamento congressuale che
stabilisce l’ordine del giorno e le
norme per l’elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.
5. Possono essere convocati Congressi straordinari
regionali o federali, fissandone l’ordine del giorno, su richiesta sottoscritta
da almeno la metà più uno dei componenti della corrispondente Assemblea
congressuale.
6. Nelle organizzazioni di base il Congresso è
costituito dalla assemblea degli iscritti, appositamente convocata. Essa elegge
il Segretario, il Comitato direttivo e il Tesoriere.
Art.22 - Assemblee congressuali
1. L’Assemblea congressuale regionale e quelle delle
Federazioni sono, al rispettivo livello, il massimo organo deliberativo e
rappresentativo del partito tra un Congresso e l’altro.
2. L’Assemblea congressuale è costituita dai
delegati con diritto di voto al Congresso che mantengano la qualità di iscritto
al partito. Essa si riunisce di norma una volta all’anno, su convocazione della
Direzione , che ne fissa l’ordine del giorno. E’ convocata in via straordinaria
su richiesta sottoscritta, fissandone l’ordine del giorno, da almeno un terzo
dei componenti della Direzione o da almeno un quinto dei componenti della
stessa Assemblea congressuale.
Art.23 - Segretario regionale
1. Il Segretario regionale rappresenta politicamente
la Sinistra Federalista Sarda, è responsabile dell’attuazione del programma
politico su cui ha chiesto il mandato del Congresso, garantisce il rispetto del
patto federativo sottoscritto con la Direzione nazionale dei Democratici di
Sinistra.
2. Egli fa
parte di diritto della Direzione, del Direttivo e della Segreteria regionali.
Propone la composizione della Segreteria e di altri eventuali organi esecutivi
regionali. Convoca e presiede il
Direttivo e la Segreteria ed ha il diritto di chiedere la convocazione della Direzione
regionale, la cui Presidenza deve provvedere entro 24 ore. Esercita le altre
funzioni a lui attribuite dallo statuto e dai regolamenti regionali.
3. Il Segretario è eletto dal Congresso regionale a
scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti validamente espressi, sulla base
di candidature presentate alla Presidenza del Congresso, sottoscritte da almeno
un quinto degli aventi diritto al voto e accompagnate da un programma politico.
4. La carica di Segretario regionale è incompatibile
con quelle di componente del Governo nazionale o della Giunta regionale, di
presidente del Consiglio regionale, di presidente di provincia o di sindaco di
città capoluogo di provincia.
5. In caso di dimissioni o impedimento del
Segretario, la Direzione regionale convoca l’Assemblea congressuale per l’elezione
del nuovo Segretario. La reggenza è esercitata, ove nominato, da un vice
Segretario, altrimenti dal componente della Segreteria più anziano d’età.
6. Il Segretario può essere revocato dall’Assemblea
congressuale, appositamente convocata su richiesta sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti. La revoca è approvata a scrutinio segreto, con la
maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di revoca, la stessa
Assemblea congressuale nomina tre reggenti, sempre con la maggioranza dei voti
validamente espressi, con il compito di convocare un nuovo Congresso regionale
entro due mesi.
Art.24 - Presidente regionale
1. Il Presidente regionale presiede l’Assemblea congressuale e convoca e presiede la
Direzione regionale. Egli fa parte di diritto della Direzione e del Direttivo
regionali. Sentito il Segretario regionale, egli propone all’Assemblea
congressuale ed alla Direzione regionale la nomina delle rispettive Presidenze
che lo coadiuvano, ciascuna eletta a maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente è eletto dal Congresso regionale a
maggioranza degli aventi diritto al voto, sulla base di candidature presentate
dai candidati a Segretario regionale ovvero sottoscritte da almeno un quinto
degli aventi diritto al voto. La votazione è palese, salvo che un decimo degli
aventi diritto al voto non chieda lo scrutinio segreto. Per la elezione a
Presidente si applicano le stesse incompatibilità previste per il Segretario
nel precedente art. 23.
3. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente
, l’Assemblea congressuale provvede alla elezione del nuovo Presidente, con le
stesse modalità di cui al comma precedente.
4. Il Presidente può essere revocato e sostituito
dall’Assemblea congressuale, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti.
La revoca e la nuova elezione sono deliberate a scrutinio segreto con la
maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 25 –
Direzione regionale
1. La Direzione regionale guida l’azione politica
della Sinistra Federalista Sarda sulla base degli indirizzi fissati dal
Congresso e delle decisioni assunte dall’Assemblea congressuale, e risponde
della sua attività a tali organi superiori.
2. La Direzione regionale, in particolare:
a)
convoca
il Congresso e l’Assemblea congressuale regionali, fissandone l’ordine del
giorno e approvando i relativi regolamenti;
b)
può
indire conferenze regionali tematiche, l’assemblea regionale dei segretari
delle organizzazioni di base, referendum interni tra gli iscritti o aperti agli
elettori del partito;
c)
elegge
il Direttivo, la Segreteria regionale, il Tesoriere e il comitato di tesoreria;
delibera sulle autonomie tematiche e sulle organizzazioni di partito
all’estero;
d)
approva
il proprio regolamento interno, il regolamento finanziario, i regolamenti per
le candidature regionali e provinciali, altri regolamenti demandati alla sua
competenza;
e)
delibera
l’adesione alla coalizione regionale, ratifica le decisioni assunte nell’ambito
della stessa in assenza di regole comuni prestabilite, ratifica l’adesione
delle Federazioni alle coalizioni provinciali;
f)
delibera
sui programmi elettorali, sulle candidature e sulle maggioranze di governo, in
attuazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti elettorali e nel
rispetto degli impegni assunti con la coalizione;
g)
fissa
gli indirizzi politici e programmatici per l’attività delle rappresentanze
elettive del partito, verifica l’attuazione dei programmi elettorali e di
governo e promuove le opportune misure di sostegno, di sviluppo e di rettifica;
h)
delibera
sulle intese e sui patti politici con le altre organizzazioni;
i)
esercita
i poteri sussidiari e sostitutivi di sua competenza;
j)
esercita
le altre funzioni attribuite ad essa dallo statuto e dai regolamenti.
3. La Direzione è formata da:
a)
componenti
eletti dal Congresso regionale, secondo le norme previste dal regolamento
congressuale;
b)
quali
componenti di diritto, il segretario regionale, il Presidente regionale, il
Tesoriere, i Segretari delle Federazioni, il Segretario della Sinistra
Giovanile, la coordinatrice delle donne, gli iscritti eletti nelle istituzioni
di cui all’art. 20, comma 4, lettera a) del presente statuto.
4. La composizione complessiva della Direzione deve
corrispondere ai voti congressuali riportati dalle mozioni e deve rispettare il
principio per cui ciascuno dei sessi deve essere rappresentato in misura non
inferiore al 40% della rappresentanza totale. In difetto, si procede alla
riduzione del numero dei componenti elettivi del sesso sovrarappresentato
ovvero alla loro sostituzione con componenti dell’altro sesso in misura
sufficiente ad ottenere l’equilibrio della rappresentanza.
5. Per motivate e urgenti ragioni, la Direzione può
cooptare nuovi componenti, a maggioranza dei due terzi dei voti validamente
espressi, nel rispetto dei voti congressuali riportati dalle mozioni.
Art. 26 –
Direttivo regionale
1. La Direzione regionale ha facoltà di eleggere nel
suo seno un Direttivo regionale con il compito di assicurare la continuità
dell’azione di direzione e di coordinamento, nel rispetto delle deliberazioni e
delle prerogative della Direzione.
2. Il Direttivo è eletto su proposta del Segretario, a maggioranza dei
voti validamente espressi e con voto palese, salvo che un decimo degli aventi
diritto al voto non richieda il voto segreto.
3. In ogni caso, la composizione del Direttivo
regionale deve corrispondere ai voti congressuali riportati dalle mozioni e
deve ricomprendere le fondamentali funzioni di direzione politica regionale e
delle federazioni.
Art. 27 –
Conferenza programmatica annuale e commissione regionale per il Progetto.
1. Al fine di definire gli orientamenti del partito
su questioni di rilievo e assumere decisioni sul programma si convoca
annualmente una Conferenza programmatica regionale preparata da una Commissione
eletta dal Congresso regionale di cui fanno parte di diritto i responsabili
delle Autonomie tematiche regionali ed i responsabili dei dipartimenti di
lavoro, la coordinatrice delle donne e
un delegato della Sinistra Giovanile. L’Assemblea congressuale può eleggere
nuovi membri della Commissione nel corso della Conferenza programmatica
regionale. La Commissione regionale del Progetto resta in carica fino al
successivo Congresso ed elegge al suo interno una presidenza ristretta.
Art. 28 –
Conferenza dei segretari Federali
1. La Conferenza dei Segretari federali è un organo
di rappresentanza federale del partito e ha il compito di interagire con gli
altri organi regionali del partito per coordinare l’attuazione del programma di
mandato.
2. Ne fanno parte:
a) i segretari delle federazioni ed i responsabili
di eventuali coordinamenti regionali;
b) il segretario politico regionale ed i componenti
la segreteria di volta in volta interessati all’ordine del giorno.
3. La
Conferenza è presieduta da un rappresentante eletto tra i suoi componenti. E’
convocata dal Presidente d’intesa col Segretario regionale con il quale
concorda l’ordine del giorno.
Art. 29 –
Conferenza regionale delle donne.
1. La Conferenza delle donne della Sinistra
Federalista Sarda, nel rispetto del pluralismo politico – culturale, discute e
decide orientamenti politico – programmatici e agenda politica, che concorrono
alla formazione e alla definizione dei contenuti del programma e alla
formazione degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.
2. La
Conferenza regionale delle donne, convocata dalla Direzione regionale che ne
approva il regolamento, elegge la Coordinatrice regionale delle donne. La
Conferenza regionale delle donne è promossa dalle donne componenti la direzione
regionale.
Art. 30 – Conferenza
regionale delle lavoratrici e dei lavoratori.
1. La Conferenza regionale delle lavoratrici e dei
lavoratori, nel rispetto del pluralismo politico e culturale discute gli
orientamenti che concorrono all’attività e al programma della Sinistra Federalista
Sarda per ciò che riguarda i temi di proprio interesse. La Conferenza è
convocata dalla Direzione regionale che ne approva il regolamento. La
Conferenza elegge il Consiglio regionale delle lavoratrici e dei lavoratori,
che ha poteri consultivi su tutta l’attività della Sinistra Federalista Sarda
in materia di lavoro.
Art. 31 – Il Tesoriere regionale
1. Il Tesoriere regionale ha la responsabilità delle
attività amministrative, patrimoniali ed economiche della Sinistra Federalista
Sarda. Egli esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, previa
autorizzazione della Direzione o del Direttivo regionali, quelli di
straordinaria amministrazione.
2. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale,
sia attiva che passiva, dell’organizzazione regionale del partito. Esercita i
suoi poteri in conformità allo statuto e ai regolamenti finanziari.
3. Il Tesoriere è eletto, unitamente al comitato di
tesoreria, dalla Direzione regionale, su proposta del Segretario, con la
maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 32 -
Collegio regionale dei garanti
1.Il Collegio regionale dei garanti è composto da 23
membri, eletti tra iscritte ed iscritti di riconosciuto prestigio che:
a)
non
hanno rapporti di dipendenza economica con l’organizzazione di partito ;
b)
non
rivestano cariche pubbliche elettive di rilievo nazionale o regionale;
c)
non
svolgano incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica.
2. Il Collegio regionale dei garanti è eletto dal
Congresso a scrutinio segreto.
3. Il Collegio regionale dei garanti elegge il
presidente con la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Collegio regionale dei garanti adotta un
regolamento interno per l’esercizio delle funzioni previste dallo Statuto ed un
regolamento disciplinare.
5. Tra un Congresso e l’altro il Collegio può
procedere a reintegrare per coptazione i membri venuti meno per dimissioni o
altra causa.
6. E’ istituito, all’interno del Consiglio regionale
dei garanti, un osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria,
nonché dell’art. 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, che ha stabilito nuove
norme in materia di rimborso delle spese elettorali. Compito dell’osservatorio
è quello di vigilare sull’applicazione della norma antidiscriminatoria nella
formazione degli organismi dirigenti e nella definizione delle liste
elettorali.
Art. 33 –
Collegio Regionale dei Sindaci revisori.
La Direzione regionale nomina un collegio regionale
dei Sindaci revisori composti di tre membri aventi, di norma la qualifica di
“revisore ufficiale dei conti”. Esso adempie ai compiti previsti dalla legge ed
accerta la regolare tenuta della contabilità; esprime parere preventivo di
congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità economiche e finanziarie
dei Bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei conti
consuntivi.
1)
Sono
Organi della Federazione:
a)
il
Segretario di Federazione;
b)
l’Assemblea
Congressuale federale e il suo presidente;
c)
la
Direzione federale e il suo presidente;
d)
il
Direttivo della Federazione;
e)
il
Tesoriere;
f)
il
Consiglio dei Garanti;
g)
la
Conferenza delle donne
2)
Il
funzionamento degli Organi della Federazione è disciplinato da apposito
regolamento emanato dalla Direzione della Federazione, nel rispetto dei
principi generali previsti dal presente Statuto e da quello nazionale. Lo
stesso Regolamento definisce i criteri e le modalità di nomina dell’Esecutivo,
del Tesoriere, del Collegio dei Sindaci revisori.
3)
L’Assemblea
congressuale di Federazione deve prevedere che la Direzione della Federazione
sia composta da membri designati in parte
in via elettiva ed in parte per funzione, quali membri di diritto. Essa
provvede a stabilire i criteri per la designazione dei membri di diritto in
ragione della funzione da questi espletata; regola altresì la designazione dei
membri su base elettiva in modo da garantire anche la rappresentanza del
territorio, oltre che delle diverse componenti culturali e politiche
all’interno del Congresso. Deve altresì essere garantita la rappresentanza di
entrambe i sessi in misura tendenzialmente paritaria e comunque, per la parte
elettiva, in modo che nessuno dei sessi sia rappresentato in misura inferiore
al 40%.
4)
La
carica di Segretario della Federazione è incompatibile, oltre che con le
cariche previste all’art. 23 punto 4, anche con la carica di Assessore
provinciale e di Assessore del Comune sede della Federazione.
Art. 35 –
Organi delle Unità di base e delle Unioni comunali ed intercomunali.
1)
Gli
organi delle Unità di base sono: