| Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile |
Art. 11
Strutture operative nazionali del Servizio
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile:
a)
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto
nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario
nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione
civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del
Dipartimento della protezione civile,
le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e
consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione
delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione
civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito
delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle
strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.