Islam Religione di Stato: Il caso Palestinese

Asem Khalil

Dottore in Utriusque Iuri

 

2003

 

Introduzione

        La maggioranza delle costituzioni dei paesi arabi contengono un articolo che dichiara al-islam din al-dawla[1], per esempio l’Egitto (articolo 2), la Giordania (articolo 2), la Tinisia (articolo 1)... Fa eccezione la Siria che si limita a dichiarare l’Islam come religione del Presidente della Republica (articolo 3, §1), e il Libano che non fa nessun cenno all’Islam. Questa situazione era presente ed è ancora presente in alcuni paesi non musulmani.

 

Islam religione officiale della Palestina

        Non si fa cenno all’Islam “religione di stato” nella Carta Nazionale Palestinese (1968) né nella dichiarazione d’Indipendenza (1988). Anche le prime proposte di Legge Fondamentale erano esente di tale articolo. La Legge Fondamentale approvata dal Consiglio Legislativo Palestinese[2] il 2/10/1997 nella sua terza lettura (Legge n° 1/96) e firmata dal Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese il 28/5/2002 dichiara che “l’Islam è la religione ufficiale della Palestina” (articolo 4, §1). Lo stesso vale per il progetto di Costituzione Palestinese (articolo 6 del primo progetto preparato nel 2001, e l’articolo 5 del secondo e terzo progetto preparati nel 2003).

        Lo status giuridico dei palestinesi appartenenti a religioni diversi da quella musulmana è indubbuamente quello simile ai musulmani: cittadini con i rispettivi doveri e diritti. Essi possono partecipare attivamente nella vita politica, economica e culturale (come l’hanno sempre fatto). Non esiste nessuna limitazione sulla religione del capo dello stato o del governo, dei ministri, o dei parlamentari. Teoricamente può essere chiunque, purché cittadino palestinese. Alle elezioni legislative del 1996, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese ha stabilito che i cristiani hanno al meno sei seggi su 88 (il c.d. sistema di quota), che garantisce agli appartenenti a religioni diversi da quella musulmana di essere ben rappresentati nel Consiglio Legislativo. Questa quota è maggirore alla percentuale dei cristiani nei territori palestinesi.   

 

Le Religione Monotheistiche

          Alla clausula della religione di stato, le carti costituzionali aggiungono che le religioni monotheistiche saranno rispettate. Il contenuto giuridico del “rispetto” promesso al cristianesimo e ebraismo non è né chiaro né sufficiente in uno stato dove si intende trattare tutti i cittadini con uguaglianza, senza discriminazione a causa di religione. Queste clausule sono comunque limitate ai soli religioni monothesitiche. La Legge Fondamentale garantisce la libertà di religione (articolo 4, 18) mentre il progetto di Costituzione Palestinese parla di libertà di praticare religione (articolo 44). Quest’ultimo corrisponde più alla realtà nella società palestinese. Il Corano, infatti, non consente la conversione dall’Islam; la religione passa da padre a figlio, come il proprio nome e cognome.

        La presenza dei luoghi sacri rende la questione della libertà religiosa particolarmente importante. Questa libertà significa la libertà di accesso e di giungere al luogo di preghiera (articolo 44 del progetto di costituzione ne fa riferimenti). La libertà religiosa è tale quando si possa esprimere esteriormente, come individui e comunità, tramite delle manifestazioni publiche. Le carte constituzionali, invece, non hanno fatto nessun riferimento ai luoghi sacri e agli impegni assunti al livello internazionale di proteggere e di garantirne l’accesso; come l’accordo tra l’OLP e la Santa Sede del 2000 per esempio. Le scuole e le università di ispirazione cristiana saranno sempre possibili nei territori palestinesi secondo il progetto di Costituzione, con una libertà limitata solo con l’ordine publico e la defamazione (articolo 44, 58, 59). La giurisdizione delle comunità religiose per quanto riguarda lo statuto personale sarà mantenuta, per volontà esplicita del legislatore palestinese.  

 

Conclusione

Il fatto di proclamare l’Islam come religione officiale non crea per se particolari problemi; ci sarebbe da chiedere se individui non musulmani gioiranno di libertà di coscienza e di religione. È necessario, quindi, capire le conseguenze pratiche e giuridiche di tale dichiarazione sui non musulmani. Una generalizzazione, in questo senso, sarebbe errata perché il grado di “islamizzazione” cambia da un paese arabo all’altro, secondo il contesto storico, geografico e politico che distingue ogni paese dagli altri.

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[1] La frase in arabo che significa che l’Islam è religione di Stato.

[2] I 88 membri del Consiglio Legislativo Palestinese sono stati eletti dai palestinesi della Cis-giordania (inclusa Gerusalemme) e Gaza.

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