Islam
Religione di Stato: Il caso Palestinese
Asem Khalil
Dottore in Utriusque Iuri
2003
Introduzione
La maggioranza delle costituzioni dei
paesi arabi contengono un articolo che dichiara al-islam din al-dawla[1],
per esempio l’Egitto (articolo 2), la Giordania (articolo 2), la Tinisia
(articolo 1)... Fa eccezione la Siria che si limita a dichiarare l’Islam come
religione del Presidente della Republica (articolo 3, §1), e il Libano che non
fa nessun cenno all’Islam. Questa situazione era presente ed è ancora presente
in alcuni paesi non musulmani.
Non si fa cenno all’Islam
“religione di stato” nella Carta Nazionale Palestinese (1968) né nella
dichiarazione d’Indipendenza (1988). Anche le prime proposte di Legge Fondamentale
erano esente di tale articolo. La Legge Fondamentale approvata dal Consiglio
Legislativo Palestinese[2]
il 2/10/1997 nella sua terza lettura (Legge n° 1/96) e firmata dal Presidente
dell’Autorità Nazionale Palestinese il 28/5/2002 dichiara che “l’Islam è la religione ufficiale della
Palestina” (articolo 4, §1). Lo stesso vale per il progetto di Costituzione
Palestinese (articolo 6 del primo progetto preparato nel 2001, e l’articolo 5
del secondo e terzo progetto preparati nel 2003).
Lo status giuridico dei palestinesi
appartenenti a religioni diversi da quella musulmana è indubbuamente quello
simile ai musulmani: cittadini con i rispettivi doveri e diritti. Essi possono
partecipare attivamente nella vita politica, economica e culturale (come l’hanno
sempre fatto). Non esiste nessuna limitazione sulla religione del capo dello
stato o del governo, dei ministri, o dei parlamentari. Teoricamente può essere
chiunque, purché cittadino palestinese. Alle elezioni legislative del 1996, il
presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese ha stabilito che i cristiani
hanno al meno sei seggi su 88 (il c.d. sistema di quota), che garantisce
agli appartenenti a religioni diversi da quella musulmana di essere ben
rappresentati nel Consiglio Legislativo. Questa quota è maggirore alla
percentuale dei cristiani nei territori palestinesi.
Le Religione Monotheistiche
Alla clausula della religione di
stato, le carti costituzionali aggiungono che le religioni monotheistiche
saranno rispettate. Il contenuto giuridico del “rispetto” promesso al
cristianesimo e ebraismo non è né chiaro né sufficiente in uno stato dove si
intende trattare tutti i cittadini con uguaglianza, senza discriminazione a
causa di religione. Queste clausule sono comunque limitate ai soli religioni
monothesitiche. La Legge Fondamentale garantisce la libertà di religione
(articolo 4, 18) mentre il progetto di Costituzione Palestinese parla di
libertà di praticare religione (articolo 44). Quest’ultimo corrisponde più alla
realtà nella società palestinese. Il Corano, infatti, non consente la
conversione dall’Islam; la religione passa da padre a figlio, come il proprio
nome e cognome.
La presenza dei luoghi sacri rende la
questione della libertà religiosa particolarmente importante. Questa libertà
significa la libertà di accesso e di giungere al luogo di preghiera (articolo
44 del progetto di costituzione ne fa riferimenti). La libertà religiosa è tale
quando si possa esprimere esteriormente, come individui e comunità, tramite
delle manifestazioni publiche. Le carte constituzionali, invece, non hanno
fatto nessun riferimento ai luoghi sacri e agli impegni assunti al livello
internazionale di proteggere e di garantirne l’accesso; come l’accordo tra
l’OLP e la Santa Sede del 2000 per esempio. Le scuole e le università di
ispirazione cristiana saranno sempre possibili nei territori palestinesi
secondo il progetto di Costituzione, con una libertà limitata solo con l’ordine
publico e la defamazione (articolo 44, 58, 59). La giurisdizione delle comunità
religiose per quanto riguarda lo statuto personale sarà mantenuta, per volontà
esplicita del legislatore palestinese.
Conclusione
Il fatto di proclamare l’Islam come religione officiale non crea per se particolari problemi; ci sarebbe
da chiedere se individui non musulmani gioiranno di libertà di coscienza e di
religione. È necessario, quindi, capire le conseguenze pratiche e giuridiche di
tale dichiarazione sui non musulmani. Una generalizzazione, in questo senso,
sarebbe errata perché il grado di “islamizzazione”
cambia da un paese arabo all’altro, secondo il contesto storico, geografico e
politico che distingue ogni paese dagli altri.