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1. Diritto romano tardoantico

Nel periodo postclassico, dopo l’anarchia militare seguita alla morte di Settimio Severo (235 d.C.) finisce la fase del principato e inizia la fase del dominato. L’imperatore diviene sovrano assoluto. Muta il suo rapporto con la legge. Ulpiano dice che l’imperatore è sciolto dalle leggi e legifera secondo la sua volontà. La volontà del sovrano non va ricondotta alla legge ma è la stessa legge, e la normazione si identifica ormai in maniera esclusiva con la volontà imperiale.

Il ridursi delle fonti di produzione alle sole leggi non significa il ripudio di una secolare coscienza giuridica. Le espressioni del passato mondo giuridico, le leggi, i senatoconsulti, gli editti dei magistrati, cessano di apparire nella loro singolarità. Costituiscono un insieme che si conserva sedimentato nelle opere dei giureconsulti, e prendono il nome di iura, e, di conseguenza, “iura” sono gli scritti dei giuristi che contengono queste nozioni. In particolare se i giuristi, ai quali il principe ha conferito il ius respondendi, sono concordi, secondo Gaio la loro opinione avrebbe avuto la stessa efficacia della legge. In funzione di problemi pratici, in un’ottica di razionalizzazione legislativa, è quel provvedimento noto come legge delle citazioni emanato da Valentiniano III nel 426 d.C. Esso attua una selezione tra i giuristi. Sono valide soltanto le opere di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, ma anche gli autori citati da costoro. Se tra i cinque vi è contrasto, vince la maggioranza: se vi è ancora parità, prevale l’opinione di Papiniano; al di fuori di questi casi il giudice può seguire l’opinione che vuole.

Tra gli iura che hanno grande diffusione vi sono le Pauli sententiae, le Istituzioni di Gaio, i Tituli ex corpore Ulpiani; vi sono poi la Collectio legum Mosaicarum et Romanarum e i Fragmenta Vaticana, raccolta di leges e iura.

Nell’era del dominato gli iura rappresentano ormai il ius vetus. Da quando la capitale dell’Impero è  stata trasferita a Costantinopoli, l’influenza orientale ha fato spostare l’asse portante del diritto sulle leges, ossia sui comandi del monarca onnipotente.

Tra le XII tavole e la successiva raccolta “ufficiale” di testi normativi passano circa novecento anni. I romani non avvertirono per lungo tempo la necessità di raccolte organiche e sistematiche. Alla fine del III secolo d.C. Gregoriano ed Ermogeniano misero insieme due collezioni le cui costituzioni (rescritti) erano ordinate sistematicamente. Le compilazioni sono note coi nomi di codice gregoriano e codice ermogeniano. La successiva codificazione si ebbe con il codice teodosiano (439) il quale raggruppava le costituzioni da Costantino in poi.

Dopo le persecuzioni di Diocleziano, Costantino emana l’editto di Milano (313) con cui la religione cristiana viene tollerata. Successivamente emana una serie di provvedimenti favorevoli alla Chiesa: l’episcopalis audientia, con cui dispose che i giudici ordinari lasciassero le cause al giudizio vescovile, qualora le parti l’avessero concordemente richiesto; la manumissio in ecclesia, forse derivata dalla manumissio inter amicos[1]; la concessione alle chiese di ricevere eredità e legati; non fu invece riservata ai cristiani l’istituzione del dies soli (successivamente diventerà la domenica) D’altra parte a Roma permangono ancora le usanze pagane[2].

Nel 325 si celebra il concilio di Nicea, dove viene condannato l’arianesimo[3], che anche dopo la condanna si diffonde tra i barbari; fu ariano anche l’imperatore Costanzo II[4]. Nel 380, con l’editto di Tessalonica, Teodosio I impone la religione cristiana come religione ufficiale dell’Impero. S.Ambrogio afferma che l’imperatore è nella Chiesa, non sopra la Chiesa; ma egli si riferisce alla persona del monarca, non all’Impero; quindi non c’è nessuna anticipazione ierocratica.

Papa Gelasio I (492-496) con il suo Decretum, sancisce il primato del papa[5], poi scrive una lettera all’imperatore d’Oriente Anastasio ammonendolo di non intromettersi negli affari spirituali, perché il potere spirituale è competenza della Chiesa come quello temporale lo è dell’Impero.  Il potere normativo del papa, che si manifesta nei decretali, è però accettato soltanto in Occidente.  Nel VI secolo il monaco Dionigi è autore di una collezione di decretali (Collezione Dionisiana) che avrebbe avuto grande fortuna, diventando il “codice” ufficioso della Chiesa: Carlo Magno la riceverà da papa Adriano I con la richiesta di farla osservare. La si chiama oggi collezione Dionysio-Adriana. Fuori dall’Italia circolava la collezione Hispana o Isidoriana (che sarebbe stata falsificata con la Hispana Augustodunensis), forse opera di Isidoro di Siviglia.

 

[1] La manumissio in ecclesia è resa davanti ai fedeli, così come la manumissio inter amicos era celebrata usualmente in occasione di banchetti o feste private.

[2] Anche dopo l’editto di Tessalonica la rimozione del pagano altare della Vittoria avverà non senza difficoltà.

[3] Per Ario solo il Padre ha natura divina, mentre il Figlio è creato; a Nicea si sancisce invece la consustanzialità tra Padre e Figlio, poi esteso anche allo Spirito Santo nel concilio di Costantinopoli (381).

[4] Gli ariani lo chiamavano “vescovo dei vescovi”, titolo che poteva aprir la strada al cesaropapismo.

[5] Il Concilio di Calcedonia aveva posto sullo stesso piano i vescovi di Roma e Costantinopoli.

 


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