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1. Diritto romano
tardoantico
Nel periodo postclassico, dopo l’anarchia militare seguita alla morte di
Settimio Severo (235 d.C.) finisce la fase del principato e inizia la fase del
dominato. L’imperatore diviene sovrano assoluto. Muta il suo rapporto con la
legge. Ulpiano dice che l’imperatore è sciolto dalle leggi e legifera secondo la
sua volontà. La volontà del sovrano non va ricondotta alla legge ma è la stessa
legge, e la normazione si identifica ormai in maniera esclusiva con la volontà
imperiale.
Il ridursi delle fonti di produzione alle sole leggi non
significa il ripudio di una secolare coscienza giuridica. Le espressioni del
passato mondo giuridico, le leggi, i senatoconsulti, gli editti dei magistrati,
cessano di apparire nella loro singolarità. Costituiscono un insieme che si
conserva sedimentato nelle opere dei giureconsulti, e prendono il nome di
iura, e, di conseguenza, “iura” sono gli scritti dei giuristi che contengono
queste nozioni. In particolare se i giuristi, ai quali il principe ha conferito
il ius respondendi, sono concordi, secondo Gaio la loro opinione avrebbe avuto
la stessa efficacia della legge. In funzione di problemi pratici, in un’ottica
di razionalizzazione legislativa, è quel provvedimento noto come legge delle
citazioni emanato da Valentiniano III nel 426 d.C. Esso attua una selezione tra
i giuristi. Sono valide soltanto le opere di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e
Modestino, ma anche gli autori citati da costoro. Se tra i cinque vi è
contrasto, vince la maggioranza: se vi è ancora parità, prevale l’opinione di
Papiniano; al di fuori di questi casi il giudice può seguire l’opinione che
vuole.
Tra gli iura che hanno grande diffusione vi sono le Pauli sententiae, le
Istituzioni di Gaio, i Tituli ex corpore Ulpiani; vi sono poi la
Collectio legum Mosaicarum et Romanarum e i Fragmenta Vaticana,
raccolta di leges e iura.
Nell’era del dominato gli iura rappresentano ormai il ius
vetus. Da quando la capitale dell’Impero è stata trasferita a
Costantinopoli, l’influenza orientale ha fato spostare l’asse portante del
diritto sulle leges, ossia sui comandi del monarca onnipotente.
Tra le XII tavole e la
successiva raccolta “ufficiale” di testi normativi passano circa novecento anni.
I romani non avvertirono per lungo tempo la necessità di raccolte organiche e
sistematiche. Alla fine del III secolo d.C. Gregoriano ed Ermogeniano misero
insieme due collezioni le cui costituzioni (rescritti) erano ordinate
sistematicamente. Le compilazioni sono note coi nomi di codice gregoriano e
codice ermogeniano. La successiva codificazione si ebbe con il codice teodosiano
(439) il quale raggruppava le costituzioni da Costantino in poi.
Dopo le persecuzioni
di Diocleziano, Costantino emana l’editto di Milano (313) con cui la religione
cristiana viene tollerata. Successivamente emana una serie di provvedimenti
favorevoli alla Chiesa: l’episcopalis audientia, con cui dispose che i
giudici ordinari lasciassero le cause al giudizio vescovile, qualora le parti
l’avessero concordemente richiesto; la manumissio in ecclesia, forse
derivata dalla manumissio inter amicos[1];
la concessione alle chiese di ricevere eredità e legati; non fu invece riservata
ai cristiani l’istituzione del dies soli (successivamente diventerà la
domenica) D’altra parte a Roma permangono ancora le usanze pagane[2].
Nel 325 si celebra il
concilio di Nicea, dove viene condannato l’arianesimo[3],
che anche dopo la condanna si diffonde tra i barbari; fu ariano anche
l’imperatore Costanzo II[4].
Nel 380, con l’editto di Tessalonica, Teodosio I impone la religione cristiana
come religione ufficiale dell’Impero. S.Ambrogio afferma che l’imperatore è
nella Chiesa, non sopra la Chiesa; ma egli si riferisce alla persona del
monarca, non all’Impero; quindi non c’è nessuna anticipazione ierocratica.
[1]
La manumissio in ecclesia è resa davanti ai fedeli, così come la
manumissio inter amicos era celebrata usualmente in occasione di
banchetti o feste private.
[2]
Anche dopo l’editto di Tessalonica la rimozione del pagano altare della
Vittoria avverà non senza difficoltà.
[3]
Per Ario solo il Padre ha natura divina, mentre il Figlio è creato; a
Nicea si sancisce invece la consustanzialità tra Padre e Figlio, poi
esteso anche allo Spirito Santo nel concilio di Costantinopoli (381).
[4]
Gli ariani lo chiamavano “vescovo dei vescovi”, titolo che poteva aprir
la strada al cesaropapismo.
[5]
Il Concilio di Calcedonia aveva posto sullo stesso piano i vescovi di
Roma e Costantinopoli.
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