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11. Irnerio

Nella storia del diritto medievale si affaccia, nel XII secolo, l’eminente figura di Irnerio, che fa della scuola bolognese, nella quale insegna, la più celebre di questo periodo. Poco sappiamo della sua vita, ma è probabile la sua origine germanica. Tra i pochi eventi certi il suo incontro con Matilde di Canossa, che gli avrebbe affidato l’incarico di “rinnovare i libri della legge”, intendendo secondo taluni spronarlo all’insegnamento della scienza giuridica attraverso la creazione di una scuola specialistica, secondo talatri a produrre uno studio filologico della compilazione giustinianea, restituendone il testo corrotto, ricostruito in base ad epitomi lacunose e inaffidabili, alla forma originaria[1]. Ciò che è certo è che Irnerio presta grande attenzione alla autenticità dei testi, tanto che mette in dubbio la genuinità dell’Authenticum, raccolta delle Novelle giustinianee[2]. Secondo Odofredo, Irnerio si interessa anche della prassi notarile, redigendo il primo formulario per notai[3].

L’anno 1119 è cruciale nella vita di Irnerio: è inviato dall’imperatore a Roma per perorare la causa di Maurizio Burdino, che sarà poi eletto antipapa. Irnerio ricorre probabilmente alla lex regia de imperio (che Irnerio invoca anche per il recupero delle regalie), senza dubbio un falso, con la quale il popolo romano avrebbe conferito all’imperatore tutti i poteri. Irnerio cade nelle ire del legittimo papa Callisto II, che lo scomunica; ed è probabilmente questa la ragione per cui egli cade nell’ombra, scomparendo dalle cronache fino al 1125.

Irnerio ci ha lasciato numerose glosse, talvolta oscure o prolisse, altre volte eleganti e rivelanti scienza mirabile; è peraltro controversa la paternità irneriana di diverse glosse ed opere.

La morte di Irnerio non segna un declino della scuola bolognese, allorché la sua opera è proseguita da quattro suoi allievi: Bulgaro, Martino, Iacopo e Ugo. Secondo Azzone, Bulgaro e Martino rappresentano due opposti filoni di pensiero: il primo è convinto assertore dell’intepretazione rigorosa della legge scritta, il secondo ammette che la legge deve, in certi casi, cedere il posto all’equità. E’ il contrasto tra il rigor iuris della “lettera” della legge, e il principio razionale ed etico dell’equità. La tesi di Martino sarà oggetto delle aspre critiche di Giovanni Bassiano (allievo di Bulgaro), di Azzone e Odofredo che gli imputano di aver dato una concezione arbitraria di equità. Enrico da Susa definirà invece Martino come spiritualis homo disposto a seguire la legge di Dio a costo di sacrificare Giustiniano, giacché il ricorso all’equità altro non sarebbe se non il ricorso al diritto canonico. Il diritto civile e il diritto canonico si incontrerebbero quindi nel sistema unitario del diritto comune, attraverso i meccanismi dell’utrumque ius. A questo mira Martino; ma gli si oppone Bulgaro, che auspica il ritorno al diritto giustinianeo, interpretato rigorosamente. Il problema si pone prepotentemente quando il diritto romano contrasta con il diritto canonico, come nel caso del computo dei gradi di parentela, o quando esso è lacunoso, e quindi deve essere integrato[4]; o, ancora, quando il diritto giustinianeo contrasta addirittura con le Sacre Scritture, cioè con la parola di Dio. E’ il caso, ad esempio, degli interessi sul prestito: Giustiniano li ammette, seppur limitandoli, cosicché è usura la pretesa di interessi superiori a quelli consentiti; il Vangelo invece li esclude, sicché è usura la semplice pretesa di un interesse, anche modico. Altro terreno di contrasto è il numero di testimoni di cui occorre la presenza nella conversione del peccatore (due o tre secondo la Bibbia, sette secondo Giustiniano). Il recepimento dei precetti biblici nel diritto canonico attutisce lo scontro tra legge divina e legge terrena, che si sposta così sul piano del conflitto tra diritto canonico e diritto civile.  Vi è poi il caso, simile al precedente, nel quale un vescovo dichiara illegittimo uno statuto che richiede la presenza di sette testimoni all’atto del matrimonio (ne sono sufficienti due per il del diritto canonico) perché contrastante con il precetto divino; della questione è investito l’intero collegio dei dottori bolognesi, i quali affermano che la legge terrena, pur non potendo abrogare quella divina, può interpretarla e derogarla nell’applicazione del caso concreto.

Canonisti e civilisti sono concordi nel rappresentare il sistema normativo come un sistema di sfere concentriche (diritto naturale, diritto delle genti, diritto civile), ma per i primi il diritto naturale coincide con il dettato biblico (diritto divino), per i secondi, il diritto naturale, pur avendo punti di contatto col diritto divino, non coincide con esso. I civilisti rinvengono il diritto naturale anche nella compilazione giustinianea, ma soprattutto nel diritto del pretore romano, che, aequitate naturali motus, può derogare il diritto civile che gli appare ingiusto. Si fa riferimento a due definizioni: a quella di Cicerone, per cui l’equità corrisponde all’eguaglianza (aequitas = aequalitas) , e a quella delle Questiones de iuris subtilitatibus, la quale descrive l’equità come corrispondenza dell’atto giuridico con la sua “causa naturale” (se il venditore consegna la cosa il compratore deve pagare il prezzo, e viceversa), non creata dall’arbitrio del legislatore, ma insita nella “natura” stessa, espressione, cioè, del diritto naturale. Si tratta però di una equità in forma grezza (rudis): secondo un esempio di Cino da Pistoia, è paragonabile al metallo prezioso che l’uomo deve estrarre e poi lavorare per farne oggetti di valore. Allo stesso modo il legislatore deve enucleare l’equità grezza, darle forma nell’atto legislativo: l’aequitas rudis diventa aequitas constituta e il diritto naturale diventa diritto civile.

Diritto naturale e diritto civile agiscono però separatamente. Dal diritto naturale hanno origine obbligazioni naturali (causa naturale) e da quello civile obbligazioni civili (causa civile); nessun problema quando la causa civile coincide con quella naturale (l’aequitas rudis è diventata aequitas constituta), oppure quando, pur non coincidendo, si rimedia con la stipulatio; la questione si fa invece spinosa quando manchi una delle due cause[5]. Il diritto è quindi inquadrato nella duplice cornice del diritto naturale del diritto civile; è una medaglia dalla doppia faccia, che rispecchia due principi, l’uno oggettivo (l’equità) e l’altro soggettivo (la giustizia)[6].

 


 

[1] Bisognerebbe domandarsi quanta parte del Codice che adoperiamo sia opera dei giuristi medievali anziché di Giustiniano.

[2] Irnerio rifiuta di inserire l’Authenticum nei Libri legales, ma, non dubitando dell’autenticità delle Novelle, estrapola passi dell’Authenticum li inserisce in calce alle costituzioni del Codice che essi modificano, avendo cura di tenerli distinti.

[3] Odofredo tramanda però la sola formula dell’enfiteusi, l’unica certamente attribuibile a Irnerio.

[4] Nota è la questione relativa all’interpretazione di un rescritto di Alessandro Severo, regolante l’efficacia del giuramento confermatorio nei contratti annullabili: per Martino, una volta giurato, non si può più chiedere l’annullamento del contratto, anche se effettivamente viziato; Bulgaro sostiene la tesi contraria.

[5] Ad esempio, se manca la causa naturale il pagamento effettuato in forza di stipulatio è indebito; se manca la causa civile, manca l’azione per ottenere quanto è dovuto per causa naturale.

[6] I glossatori individuano il principio soggettivo nella giustizia sia da fonti teologiche che giuridiche.

 

 

 


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