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Nella storia del diritto
medievale si affaccia, nel XII secolo, l’eminente figura
di Irnerio, che fa della scuola bolognese, nella quale
insegna, la più celebre di questo periodo. Poco sappiamo
della sua vita, ma è probabile la sua origine germanica.
Tra i pochi eventi certi il suo incontro con Matilde di
Canossa, che gli avrebbe affidato l’incarico di
“rinnovare i libri della legge”, intendendo secondo
taluni spronarlo all’insegnamento della scienza
giuridica attraverso la creazione di una scuola
specialistica, secondo talatri a produrre uno studio
filologico della compilazione giustinianea,
restituendone il testo corrotto, ricostruito in base ad
epitomi lacunose e inaffidabili, alla forma originaria[1].
Ciò che è certo è che Irnerio presta grande attenzione
alla autenticità dei testi, tanto che mette in dubbio la
genuinità dell’Authenticum, raccolta delle
Novelle giustinianee[2].
Secondo Odofredo, Irnerio si interessa anche della
prassi notarile, redigendo il primo formulario per notai[3].
L’anno 1119 è cruciale nella vita di Irnerio: è inviato
dall’imperatore a Roma per perorare la causa di Maurizio
Burdino, che sarà poi eletto antipapa. Irnerio ricorre
probabilmente alla lex regia de imperio (che
Irnerio invoca anche per il recupero delle regalie),
senza dubbio un falso, con la quale il popolo romano
avrebbe conferito all’imperatore tutti i poteri. Irnerio
cade nelle ire del legittimo papa Callisto II, che lo
scomunica; ed è probabilmente questa la ragione per cui
egli cade nell’ombra, scomparendo dalle cronache fino al
1125.
Irnerio ci ha lasciato numerose glosse, talvolta oscure
o prolisse, altre volte eleganti e rivelanti scienza
mirabile; è peraltro controversa la paternità irneriana
di diverse glosse ed opere.
La
morte di Irnerio non segna un declino della scuola
bolognese, allorché la sua opera è proseguita da quattro
suoi allievi: Bulgaro, Martino, Iacopo e Ugo. Secondo
Azzone, Bulgaro e Martino rappresentano due opposti
filoni di pensiero: il primo è convinto assertore
dell’intepretazione rigorosa della legge scritta, il
secondo ammette che la legge deve, in certi casi, cedere
il posto all’equità. E’ il contrasto tra il rigor
iuris della “lettera” della legge, e il principio
razionale ed etico dell’equità. La tesi di Martino sarà
oggetto delle aspre critiche di Giovanni Bassiano
(allievo di Bulgaro), di Azzone e Odofredo che gli
imputano di aver dato una concezione arbitraria di
equità. Enrico da Susa definirà invece Martino come
spiritualis homo disposto a seguire la legge di Dio
a costo di sacrificare Giustiniano, giacché il ricorso
all’equità altro non sarebbe se non il ricorso al
diritto canonico. Il diritto civile e il diritto
canonico si incontrerebbero quindi nel sistema unitario
del diritto comune, attraverso i meccanismi dell’utrumque
ius. A questo mira Martino; ma gli si oppone
Bulgaro, che auspica il ritorno al diritto giustinianeo,
interpretato rigorosamente. Il problema si pone
prepotentemente quando il diritto romano contrasta con
il diritto canonico, come nel caso del computo dei gradi
di parentela, o quando esso è lacunoso, e quindi deve
essere integrato[4];
o, ancora, quando il diritto giustinianeo contrasta
addirittura con le Sacre Scritture, cioè con la parola
di Dio. E’ il caso, ad esempio, degli interessi sul
prestito: Giustiniano li ammette, seppur limitandoli,
cosicché è usura la pretesa di interessi superiori a
quelli consentiti; il Vangelo invece li esclude, sicché
è usura la semplice pretesa di un interesse, anche
modico. Altro terreno di contrasto è il numero di
testimoni di cui occorre la presenza nella conversione
del peccatore (due o tre secondo la Bibbia, sette
secondo Giustiniano). Il recepimento dei precetti
biblici nel diritto canonico attutisce lo scontro tra
legge divina e legge terrena, che si sposta così sul
piano del conflitto tra diritto canonico e diritto
civile. Vi è poi il caso, simile al precedente, nel
quale un vescovo dichiara illegittimo uno statuto che
richiede la presenza di sette testimoni all’atto del
matrimonio (ne sono sufficienti due per il del diritto
canonico) perché contrastante con il precetto divino;
della questione è investito l’intero collegio dei
dottori bolognesi, i quali affermano che la legge
terrena, pur non potendo abrogare quella divina, può
interpretarla e derogarla nell’applicazione del caso
concreto.
Canonisti e civilisti sono concordi nel rappresentare il
sistema normativo come un sistema di sfere concentriche
(diritto naturale, diritto delle genti, diritto civile),
ma per i primi il diritto naturale coincide con il
dettato biblico (diritto divino), per i secondi, il
diritto naturale, pur avendo punti di contatto col
diritto divino, non coincide con esso. I civilisti
rinvengono il diritto naturale anche nella compilazione
giustinianea, ma soprattutto nel diritto del pretore
romano, che, aequitate naturali motus, può
derogare il diritto civile che gli appare ingiusto. Si
fa riferimento a due definizioni: a quella di Cicerone,
per cui l’equità corrisponde all’eguaglianza (aequitas
= aequalitas) , e a quella delle Questiones de
iuris subtilitatibus, la quale descrive l’equità
come corrispondenza dell’atto giuridico con la sua
“causa naturale” (se il venditore consegna la cosa il
compratore deve pagare il prezzo, e viceversa), non
creata dall’arbitrio del legislatore, ma insita nella
“natura” stessa, espressione, cioè, del diritto
naturale. Si tratta però di una equità in forma grezza (rudis):
secondo un esempio di Cino da Pistoia, è paragonabile al
metallo prezioso che l’uomo deve estrarre e poi lavorare
per farne oggetti di valore. Allo stesso modo il
legislatore deve enucleare l’equità grezza, darle forma
nell’atto legislativo: l’aequitas rudis diventa
aequitas constituta e il diritto naturale diventa
diritto civile.
Diritto naturale e diritto civile
agiscono però separatamente. Dal diritto naturale hanno
origine obbligazioni naturali (causa naturale) e da
quello civile obbligazioni civili (causa civile); nessun
problema quando la causa civile coincide con quella
naturale (l’aequitas rudis è diventata
aequitas constituta), oppure quando, pur non
coincidendo, si rimedia con la stipulatio; la
questione si fa invece spinosa quando manchi una delle
due cause[5].
Il diritto è quindi inquadrato nella duplice cornice del
diritto naturale del diritto civile; è una medaglia
dalla doppia faccia, che rispecchia due principi, l’uno
oggettivo (l’equità) e l’altro soggettivo (la giustizia)[6].
[1]
Bisognerebbe domandarsi quanta parte del Codice
che adoperiamo sia opera dei giuristi medievali
anziché di Giustiniano.
[2]
Irnerio rifiuta di inserire l’Authenticum
nei Libri legales, ma, non dubitando
dell’autenticità delle Novelle, estrapola passi
dell’Authenticum li inserisce in calce
alle costituzioni del Codice che essi
modificano, avendo cura di tenerli distinti.
[3]
Odofredo tramanda però la sola formula
dell’enfiteusi, l’unica certamente attribuibile
a Irnerio.
[4]
Nota è la questione relativa all’interpretazione
di un rescritto di Alessandro Severo, regolante
l’efficacia del giuramento confermatorio nei
contratti annullabili: per Martino, una volta
giurato, non si può più chiedere l’annullamento
del contratto, anche se effettivamente viziato;
Bulgaro sostiene la tesi contraria.
[5]
Ad esempio, se manca la causa naturale il
pagamento effettuato in forza di stipulatio
è indebito; se manca la causa civile, manca
l’azione per ottenere quanto è dovuto per causa
naturale.
[6]
I glossatori individuano il principio soggettivo
nella giustizia sia da fonti teologiche che
giuridiche.
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