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Alla fine del XII secolo,
si segnalano tentativi, tutti incompiuti, di comporre
una summa dei tre libri del Codice: vi si cimentano
Piacentino, Pillio, Rolando da Lucca. Pillio, che
insegna a Modena, riesce comunque a portare a termine un
Libellus disputatorius, vasta raccolta di
brocardi sui principi tratti dalla compiliazione
giustinianea. La tecnica del brocardo consiste
nell’enucleare dalle leggi principi detti generalia, ai
quali vengono affiancate le fonti che li supportano e
quelli che li contrastano. Col tempo ad essi si aggiunge
una solutio della contraddizione.
Analoga al brocardo è la
quaestio: la contrapposizione di due argomenti contrari
circa un casus dubbio da cui poi estrapolare la
solutio. Talvolta la quaestio concerne i testi
normativi discordanti (quaestio legitima); altre
volte un caso concreto tratto dalla prassi giudiziaria (quaestiones
ex facto emergentes) o inventato dal maestro (quaestio
de facto), il quale dà poi incarico agli allievi di
sostenere le tesi contrapposte, per dare infine la
soluzione (quaestiones disputatae)[1].
Mentre Bologna è
concentrata esclusivamente sullo studio del diritto
giustinianeo, la Modena di Pillio allarga i suoi
orizzonti, assumendo tra le materie d’insegnamento i
Libri feudorum, raccolta di consuetudini feudali
lombarde. Pillio definisce il diritto del feudatario
come dominium utile (un diritto reale su cosa
altrui), contrapponendolo a quello del signore, che
chiama dominio diretto[2].
Il nome di diritto utile deriva dalle “azioni utili” che
il superficiario, l’enfiteuta e il conduttore di lungo
termine possono esercitare, e che Pillio estende, per
analogia, anche al feudatario. Anche il diritto
consuetudinario diventa oggetto di studio, e si
controverte dell’ammissibilità delle consuetudini
contra legem.
All’inizio del Duecento a
Bologna insegna Azzone, autore di summae al Codice e
alle Istituzioni, nonché di una, incompiuta, al Digesto.
Accursio, suo allievo, scrive una summa Authenticorum,
e forse, una summa dei Libri feudorum; lo stesso
prosegue e porta a compimento l’opera del suo maestro di
raccogliere e riordinare le glosse in una magna glossa,
che correderà l’intero Corpus iuris.
Giovanni Bassiano
affronta la questione della causa del negozio giuridico.
Egli la chiama causa finalis, individuandola in
senso oggettivo (le cause finali della compravendita
sono, per il compratore, l’acquisto del bene e per il
venditore il conseguimento del prezzo) e distinguendola
dallo scopo soggettivo perseguito dal singolo (che
chiama causa impulsiva, oggi si parla di
“motivi”). Alla causa finalis è legata
l’efficacia del negozio (cessante causa cessat
effectus). Ciò che appare strano, è che, ricondotti
gli atti normativi allo schema del negozio giuridico (in
quanto volontà del principe), si sente l’esigenza di
cercare una causa legis, in assenza della quale
la legge cadrebbe senza bisogno di abrogazione. La
causa legis viene individuata nella “necessità
urgente” o nella “utilità pubblica evidente”. Anche qui
si distingue tra causa finalis e causa
impulsiva[3]:
la prima diventa ratio legis. Il binomio
causa-ratio si allarga presto anche all’equità, cui
sempre il legislatore deve ispirarsi. E’ ormai il
tramonto della glossa, la quale, considerata troppo
attaccata alle parole, è vista come intralcio alla
ricerca dell’equità.
[1]
Ci restano una piccola raccolta di
Quaestiones di Giovanni Bassiano e una più
vasta di Pillio.
[2]
Gli studiosi dell’epoca si trovano in difficoltà
nel ricondurre il beneficium entro lo
schema dei diritti reali, specie dopo che ne
viene sancita la trasmissibilità agli eredi.
[3]
Si richiama la vicenda di Calpurnia, donna
disonesta, che aveva dato causa ad un editto
pretorio che vietava alle donne di rappresentare
altri in giudizio. Ella aveva rappresentato la
causa impulsiva della decisione, la cui causa
finale restava però la tutela della pudicizia
del sesso, scopo di interesse generale.
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