| Storia del Medioevo | Letteratura del Medioevo | Storia del diritto del Medioevo | Biblioteca Elettronica Medievale | Directory | Forum | Contatti |
La ricerca della ratio
legis, il liberarsi dal vincolo dell’interpretazione
letterale rischiano di rendere arbitraria e incerta
l’interpretazione del diritto. Si afferma così il metodo
argomentativo dell’argumentum ab auctoritate, fondato
sull’autorevolezza della dottrina del maestro che le professa.
L’argumentum ab auctoritate presenta analogie con la
teoria romana dell’exemplum[1].
L’argumentum ab auctoritate non è tuttavia considerato
necessarium (vincolante): l’opinione del dottore infatti è
generale ma non necessaria; la sentenza del giudice è necessaria
ma non generale; solo la legge è generale e necessaria. Tuttavia
l’uso prolungato e costante dell’argumentum ab auctoritate
rende l’interpretazione abbastanza obiettiva e condivisa,
diventando opinio communis, e quasi mai i giudici, pur
potendo, si distaccano da essa.
Nel Quattrocento, con l’umanesimo
si ridesta l’interesse per la filologia, sopito nei
commentatori. Gli umanisti criticano e disprezzano i dialettici,
cercano la riscossa delle arti liberali sul diritto. D’altronde
gli stessi giuristi non possono far meno della filologia,
allorché essi apprendono dagli umanisti che il testo del Digesto
vulgato è corrotto[2].
Percepiscono però il rischio che con esso venga messo in
discussione il patrimonio dottrinale.
Ad un certo punto, molti giuristi
divengono essi stessi umanisti: nascono l’umanesimo giuridico e
la Scuola culta. Esso si diffonde in tutta Europa: tra gli
esponenti principali ricordiamo il francese Budeo, il tedesco
Zasio e l’italiano Alciato. Questi insegna a Bourges ed ha tra i
suoi uditori Francesco Connan, che elabora una interessante
teoria del sinallagma[3].
Mentre la scuola francese è
permeata dall’umanesimo, la scuola italiana resta ancorata al
metodo dialettico-scolastico, tanto che si contrappone un mos
gallicus iura docenti ad un mos italicus iura docendi.
In Francia il diritto romano non viene tenuto nella stessa
considerazione che ha in Italia, perché viene osteggiata l’idea
di un diritto universale (dell’Impero) che possa mettere in
pericolo l’identità nazionale francese: lo stesso diritto comune
è oltralpe considerato l’insieme delle consuetudini francesi.
Ciò implica una posizione critica nei confronti del Corpus
Iuris (antitribonianismo), che non viene più considerato un
modello: le leggi giustinianee non sono state ispirate da Dio,
e, fatte da uomini fallibili, sono imperfette.
[1]
L’exemplum era la precedente soluzione di un caso
alla quale giudici e giuristi potevano far riferimento.
Giustiniano ne sancì comunque la non vincolatività.
[2]
Il giurista bolognese Ludovico Bolognini tentò di
realizzare un’edizione critica del Digesto ma la sua
opera fu piuttosto frammentaria e modesta.
[3]
Il Connan nega che l’efficacia obbligatoria dei
contratti consensuali di ius gentium derivi dal
consenso. Analizzando il significato della parola greca,
si evince che essa significa “scambio”: è pertanto nella
bilateralità delle prestazioni corrispettive che è
fondata l’efficacia vincolante del contratto. La sua
teoria non avrebbe incontrato molta fortuna.
Copyright 2005 IlMedioevo.net Tutti i diritti riservati.