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18. Ordinamenti monarchici italiani

La nascita di ordinamenti monarchici, alternativi al potere imperiale universale, pone problemi relativi alla loro legittimità. Essi rivendicano una loro autonomia che contrasta l’applicazione del diritto romano e del diritto comune.

Nell’Italia centrale lo Stato pontificio vede la nascita delle Costituzioni egidiane, opera del cardinale Egidio Albornoz, un complesso normativo considerevoli, secondo taluni (opinione discutibile) si tratterebbe di un vero e proprio codice dello Stato pontificio, posto accanto al diritto canonico a rappresentare la separazione degli ordinamenti temporale e spirituale.

Un vero e proprio codice è emanato a Malfi nel 1231 da Federico II nel regno di Sicilia (Liber Augustalis). Il Sud era un vero e proprio “caleidoscopio giuridico”. Federico II raccoglie alcune costituzioni normanne, tenendo altresì in considerazione la legge longobarda e quella romana. Secondo una versione tarda (interpolata) della costituzione federiciana Puritatem, il diritto longobardo e quello romano avrebbero costituito i diritti comuni del regno; secondo il Calasso, ciò è impossibile, perché il diritto comune può essere uno solo, ed è vero simile che fosse quello romano, essendo troppo rozzo quello longobardo.

Nel Duecento, in Campania, Carlo di Tocco apre una scuola di studio del diritto longobardo; contemporaneamente, Federico II inaugura lo Studio di Napoli, dove si affronta lo studio del diritto romano, con lo scopo di far concorrenza a Bologna: si studiano i testi giustinianei, non il Liber Augustalis (ius Regni); questo fa sì che la cultura accademica napoletana non attira l’interesse dei pratici. Quando la Sicilia passa agli aragonesi, vi resta in vigore il Liber; però gli si affianca la legislazione aragonese, che, con il cap. Volentes concede la libera alienabilità dei feudi senza il consenso regio.

In Sardegna, nel 1391 è emanata la Carta de Logu de Arborea, complesso normativo in lingua sarda, tenuto in vita anche dopo la conquista aragonese, promulgato dalla giudicessa Eleonora, che racchiude consuetudini locali, ma che fa riferimento anche al diritto canonico e al diritto romano.

Nel 1430 il duca Amedeo VIII emana un legislazione unitaria per il Ducato di Savoia.

 

 


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