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Tra le XII tavole e
la successiva raccolta “ufficiale” di testi normativi passano circa novecento
anni. I romani non avvertirono per lungo tempo la necessità di raccolte
organiche e sistematiche. Alla fine del III secolo d.C. Gregoriano ed
Ermogeniano misero insieme due collezioni le cui costituzioni erano ordinate
sistematicamente. Le compilazioni sono note coi nomi di codice gregoriano e
codice ermogeniano. La successiva codificazione si ebbe con il codice teodosiano
(439) il quale raggruppava le costituzioni da Costantino in poi.
L’imperatore Giustiniano decise di ristrutturare tutto il sistema del diritto.
Egli volle la sistemazione dell’ordinamento giuridico, eliminando tutto ciò che
era superfluo e contraddittorio, dando alla norme certezza ed immutabilità.
Nel 529 viene pubblicato il Novus Iustianius Codex, raccolte di
costituzioni imperiali. Nel 530 viene istituita una commissione presieduta da
Triboniano, con il compito di estrarre dalle opere dei giuristi più autorevoli
tutti i passi necessari, ricomponendo poi i frammenti utilizzati all’interno di
un’unica opera. L’opera prese il nome latino di Digesto (o greco di Pandette).
Giustiniano istituì un’altra commissione, sempre presieduta da Triboniano, con
il compito di redigere un trattato elementare per la gioventù desiderosa di
apprendere il diritto. L’opera prese il nome di Institutiones, e non ebbe
solamente valore didattico, ma anche normativo, avendo valore di legge.
La creazione del Digesto e delle Istituzioni portarono al superamento del
Novus Codex. Nel 534 viene promulgata una nuova edizione del Codice, ultima
raccolta ufficiale del mondo romano. In seguito Giustiniano emanò numerose
Novelle. L’Epitome Iuliani riassume e traduce in latino 124 novelle. Più
fortuna avrebbe avuto l’Authenticum, una collezione di 134 novelle tutte
rese in latino. La tradizione vuole che tutte le versioni testuali del Digesto
circolanti in Occidente derivassero dalla littera Pisana/Florentina,
manoscritto del V-VI sec., redatto forse a Costantinopoli, forse in Italia
(Ravenna o Sud).
Con la Pragmatica Sanctio (554) Giustiniano estende il diritto giustinianeo all’Italia; il resto d’Europa conservò le leggi romano-barbariche, e quindi il diritto teodosiano. In Italia il diritto teodosiano viene soppiantato; permangono però nella prassi elementi anche pre-teodosiani.
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