| Storia del Medioevo | Letteratura del Medioevo | Storia del diritto del Medioevo | Biblioteca Elettronica Medievale | Directory | Forum | Contatti |
Nel 643 il re longobardo
Rotari emana l’Editto che porta il suo nome[1].
Dall’Editto traspare un diritto penale imperniato sulle composizioni pecuniarie,
che si traduce in un tariffario eminentemente casistico, variabile a seconda
dello status dell’offeso[2].
Centrale è a questo proposito la nozione di guidrigildo, che è il prezzo
dell’uomo libero: la somma (ingente) che deve essere pagata alla famiglia
dell’ucciso in caso di omicidio. Si mira così a disincentivare il ricorso alla
faida, prospettando un’allettante alternativa di risarcimento economico.
Interessante è la condizione della donna. Essa, priva di guidrigildo (ma il suo
omicidio comporta una pena non inferiore a quella comminata per l’uccisione di
uomo), è permanentemente soggetta al mundio, un istituto che per certi aspetti è
riconducibile alla tutela romana, per altri alla potestas e alla manus[3].
In realtà il mundio mantiene caratteristiche peculiari. Il mundoaldo autorizza i
contratti della donna, che non può alienare o donare alcun bene senza il suo
consenso; compie la desponsatio della donna e la consegna al marito
all’atto del matrimonio; ne permette la monacazione; esercita su di lei un
potere disciplinare, del quale non può però abusare. All’atto del matrimonio, il
marito acquisisce la potestà familiare sulla donna, ma non necessariamente il
mundio; se vuole acquisirlo, deve comprarlo. Altrimenti il mundio resta nelle
mani del padre della donna; esso può essere trasmesso per eredità, cosicché i
figli possono acquisire il mundio sulla propria madre. Il pagamento del mundio
da parte del marito al momento del matrimonio ha indotto taluno ad affermare che
il matrimonio fosse in realtà una compravendita della donna, perfezionata dalla
traditio della donna stessa al marito; tuttavia, il consenso della donna è
sempre necessario, allorché è prevista la perdita del mundio per il mundoaldo
che l’avesse costretta a prendere marito. Alla donna vanno poi i doni dello
sposo, il morgincap (o pretium virginitatis) e la meta (o
meffio), nonché una parte delle sostanze paterne, proporzionata alle sue
aspettative ereditarie.
L’Editto regola anche
la successione[4]
e pone limitazioni alla facoltà di disporre dei beni ricevuti in eredità: essi
possono essere alienati solo per necessità e col consenso di tutti i familiari.
Per quanto concerne il diritto delle obbligazioni, è da dire che i Longobardi
fanno propri i contratti tipici del diritto romano: compravendita,
locazione-conduzione, enfiteusi, mutuo e così via. A questi si affiancano
peraltro atti formali, riti, produttivi di effetti obbligatori.
Il thinx o gairenthix è un atto mortis causa, con cui si
dispone del patrimonio a favore di estranei, che ricalca le forme del
testamentum per aes et libram dei Romani, effettuato mediante mancipatio[5].
Il thinx è utilizzato altresì per l’affrancazione dei servi[6],
secondo uno schema molto simile all’emancipazione romana. Entrambi i casi
confermano che il thinx altro non è che la germanizzazione della
mancipatio.
Altri atti formali sono il launegild e la datio wadie.
Il launegild è la controprestazione simbolica del donatario che rende la
donazione irrevocabile. La datio wadie sembra diretta a garantire la
comparsa in giudizio e l’esecuzione di atti processuali. Il debitore consegna un
oggetto (wadia) a mo’ di pegno al creditore, per mezzo di un garante (fideiussor).
La funzione del fideiussor non è chiara: da Liutprando lo si vede
talvolta incaricato di pignerare il debitore insolvente, talaltra appare
soggetto egli stesso a pigneratio come garante personale del debitore, come un
autentico fideiussore. La wadia è usata anche come garanzia dei negozi.
Liutprando, per evitare controversie, stabilisce che essa venga prestata in
presenza di testimoni. Quanto alla pigneratio, essa è una forma di
esecuzione privata ed ha inizialmente ad oggetto soltanto i beni mobili, per poi
ricomprendere anche i beni immobili; molto probabilmente, l’oppignorante ha il
godimento dei beni pignorati (anticresi).
Veniamo al processo longobardo, diretto a scongiurare il pericolo della faida.
Inizialmente esso non si può nemmeno definire un giudizio. Le dispute sono
risolte tramite il duello o il giuramento; in quest’ultimo caso insieme al
convenuto o all’imputato devono giurare un certo numero di persone, a seconda
del valore della causa; esse giurano sulla credibilità della persona, non sui
fatti, cui possono anche non aver assistito. Il giudice, quindi, non giudica, ma
si limita a garantire il rispetto delle regole e a proclamare il vincitore. Col
passare degli anni, il duello va incontro allo sfavore del legislatore. La
credenza che gli dei intervengano in aiuto di chi è dalla parte della ragione
cozza con la conversione al cristianesimo dei Longobardi. Anche il giuramento
collettivo non appare più molto affidabile; si ammettono così nel processo mezzi
probatori più attendibili, come la prova testimoniale e quella documentale.
Come abbiamo visto, corrono somiglianze tra launegild e nummus unus,
tra mundio e manus, tra datio wadiae e vadimonium[7].
Benché i legislatori longobardi possano aver attinto dalla legislazione
imperiale o da quella visigotica, ciò è dovuto soprattutto a un lento processo
di volgarizzazione del diritto romano, cioè di assimilazione di istituti romani
consuetudinari, anche pre-teodosiani.
[1]
Nella parte finale dell’Editto si legge che il re lo ha fatto col
consiglio e il consenso dell’esercito vittorioso (sui Bizantini); si
pensa che ciò stia a significare un raduno dell’esercito per dare
formale approvazione alla legge
[2]
Qualche esempio: per un pugno sono tre soldi, per uno schiaffo sei,
dodici soldi per ogni osso del cranio rotto, per un labbro tagliato sono
venti soldi se la ferita fa trasparire i denti, sedici se li lascia
nascosti. Il guidrigildo ammonta a circa novecento soldi.
[3]
Con la manus la donna rompeva i legami con la sua famiglia
originaria per sottoporsi al marito (se questi era sui iuris) o
all’ascendente del marito (se il marito era alieni iuris).
[4]
La parentela è riconosciuta fino al settimo grado; la diseredazione dei
figli è ammessa solo in casi estremi.
[5]
Questo è il rito romano della mancipatio: alla presenza di cinque
testimoni e di un libripens, con la mano poggiata sull’oggetto del
negozio, l’acquirente recita una formula, con un frammento di metallo
grezzo percuote la bilancia, come in una simbolica pesatura e la porge
all’alienante.
[6]
Esistono tre tipi di affrancazione: per dare uno stato di semilibertà al
mundio non sono richieste formalità; per dare lo status di libertà, ma
instaurando vincoli di parentela con l’ex padrone come quelli di figlio
o fratello, bisogna portare il servo in un quadrivio e dirgli
solennemente: “hai la facoltà di scegliere la strada che vorrai”.
Infine, per sciogliere il servo anche dai vincoli parentali occorrerà
aggiungere alla cerimonia del quadrivio il rito di una triplice
gairentix nelle mani di successivi fiduciari, innanzi a testimoni e
a un gisel.
[7]
Il vadimonium era un istituto processuale romano per cui il
convenuto prometteva formalmente (mediante stipulatio) di
comparire all’udienza fissata.
Copyright 2005 IlMedioevo.net Tutti i diritti riservati.