| Storia del Medioevo | Letteratura del Medioevo | Storia del diritto del Medioevo | Biblioteca Elettronica Medievale | Directory | Forum | Contatti |
9. Dopo l’anno Mille
Dopo la renovatio Imperii del 962 (incoronazione
di Ottone I) , in una dieta veronese del 967 sono
emanate legge fortemente germanizzanti, tra cui il
ristabilimento del duello. Questa tendenza è però
effimera e scompare con il regno di Ottone III,
estimatore della romanità e primo restauratore
dell’Impero. Qualche decennio dopo la morte di
quest’ultimo, inizia la politica di recupero delle
regalie (iura regalia), ossia il restauro di tutti quei
diritti sovrani che nello sfacelo postcarolingio
l’Impero ha perduto: diritti sui feudi, sulla nomina
degli altri ufficiali e dei magistrati locali, sul conio
della moneta, sui mercato, sulla riscossione dei
tributi.
La
politica di restaurazione dei poteri imperiali si
scontra però con il Papato e i Comuni. La Chiesa è
protagonista di un forte fermento riformista. Sulla
spinta della nascita dell’ordine cluniacense in
Borgogna, inizia la riforma dell’ordine benedettino; in
Italia sorgono nuovi ordini religiosi e nuovi conventi.
Tra eremo e convento vive Pier Damiani, conoscitore del
diritto romano e protagonista della riforma gregoriana.
All’inizio del millenio Burcardo vescovo di Worms
compone una collezione canonica, il Decretum, che
resterà in voga sino a Graziano. Con l’inizio del
millennio si apre una nuova epoca per la Chiesa,
caratterizzata dal forte primato del pontefice romano,
dalla rivendicazione della giurisdizione ecclesiastica,
dalla sacertà dei beni del clero per sottrarli alla
cupidigia dei sovrani e dei feudatari. Testimone ne è il
Dictatus di Gregorio VII, vero e proprio
manifesto della riforma, che esalta quasi con arroganza
la potenza del pontefice: tutte le norme canoniche
devono essere da lui approvate, le decisione del
concilio devono essere da lui ratificate, tramite i suoi
legati può deporre i vescovi; l’imperatore deve
baciargli i piedi. Di questo periodo sono anche diverse
collezioni di diritto canonico. Tra gli autori di
collezioni spicca Ivo di Chartres, che ne compone ben
tre; di questo periodo sono anche il Policarpo e la
collezione di Farfa, la quale va controtendenza e
resiste alla riforma. In Ivo di Chartres e nel Policarpo
compaiono alcuni passi del Digesto, che ricompare dopo
secoli di oblio; ben 93 frammenti di esso sono presenti
nella collezione canonica Britannica. La tradizione
vuole che tutte le versioni testuali del Digesto
circolanti in Occidente derivassero dalla littera
Pisana/Florentina, manoscritto di età giustinianea[1];
in realtà così non è: la Britannica sarebbe derivata da
un altro filone. Nel 1076 un monastero senese rivendica
alcuni beni che gli erano stati donati ma che si trovano
nelle mani di alcuni vassalli, i quali eccepiscono la
prescrizione. Ecco allora che i monaci invocano un passo
del Digesto in cui la prescrizione non opera nel caso di
mancanza di giudici cui ricorrere.
Anche i difensori delle prerogative imperiali (cesaristi)
utilizzano fonti romane, come Pietro Crasso nella sua
Defensio Henrici IV; fanno altresì ricorso a
falsificazioni come l’Hadrianum, in cui papa
Adriano conferisce a Carlo Magno il potere di eleggere
il pontefice, dopo che il popolo romano, con la lex
regia, aveva trasferito all’imperatore ogni potere.
Secondo il Privilegium maius e il Privilegium
minus, lo stesso avrebbe fatto Leone VIII con Ottone
I.
Nel 1047 l’imperatore Enrico III
interviene sull’interpretazione di una legge del Codice
giustinianeo, piegandola ai principi canonici, ma
avvertendo che, in questo modo, obbedisce a Giustiniano
il quale assegna medesima efficacia a canoni e leggi:
dice quindi di aver agito utraque lex, cioè
secondo l’una e l’altra legge[2].
Questa espressione lega insieme diritto canonico e
diritto civile, canoni e leggi, spirituale e temporale.
Prontamente incontrerà il favore dei canonisti; più
tiepidi saranno invece i canonisti. Ma questa unione
starà alla base del diritto comune fino all’età
contemporanea.
[1]
Questa ipotesi si basa sul fatto che un errore
di impaginazione presente nella littera è
presente anche nell’intero percorso storico
della vulgata.
[2]
Si legge nella Defensio Henrici IV: il
Creatore ha dato all’uomo due leggi, l’una per
tramite degli apostoli l’ha indirizzata agli
ecclesiastici, l’altra per mezzo di re e
imperatori l’ha data ai laici; ma la bontà
divina ha voluto che l’una e l’altra (utraque
lex) si rivolgessero sia al clero che al
popolo, in modo che nessuno osasse violarle: lo
stesso legislatore umano lo attesta nel Codice
quando dichiara che chiunque offenda la santità
della legge divina cade nel sacrilegio.
Copyright 2005 IlMedioevo.net Tutti i diritti riservati.