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All’inizio del nuovo
millennio Pavia si evidenzia per la sua scuola di arti
liberali, cui si affianca poi una scuola professionale
di diritto franco-longobardo. Essa compie studi sugli
Editti longobardi e sul Capitulare italicum. Gli
studi sono compiuti in una raccolta ordinata
cronologicamente nota come Liber Papiensis.
Successivamente, il complesso normativo è riorganizzato
sistematicamente a imitazione del Codice giustinianeo,
nella Lex Longobarda. I testi normativi sono
corredati di formule per facilitarne l’applicazione
l’applicazione nella pratica dei tribunali. Alla scuola
pavese sono attribuiti anche il Cartularium,
relativo alla pratica notarile e alla redazione degli
atti privati, e le Quaestiones ac monita,
contenenti risposte ad una serie di domande su questioni
disparate. Il capolavoro della scuola pavese è però l’Expositio
ad Librum Papiensem, commento analitico del Liber
Papiensis. Da quest’opera emerge un certo interesse
per il diritto romano, utilizzato come diritto
sussidiario.
L’interesse per gli studi
romanistici non è limitato a Pavia: provenienti da
luoghi diversi, in questo periodo circolano diversi
piccoli gruppi di apparati di glosse alle Istituzioni[1].
Odofredo riferisce che i libri legali sono giunti a
Bologna da Roma, passando per Ravenna: da qui l’ipotesi,
non ancora accertata, dell’esistenza di scuole a Roma e
Ravenna. Lo stesso Odofredo afferma anche che prima di
Irnerio a Bologna insegnava un certo Pepo, privo però di
qualsiasi fama. In realtà, il nome di Pepo compare in
numerosi scritti dell’epoca. In uno di questi lo vediamo
intento a criticare aspramente una sentenza che sanziona
un omicidio con una pena pecuniaria, secondo il diritto
germanico vigente; con la forza delle sue
argomentazioni, basate sulla legge di natura per la
quale chi uccide deve essere ucciso, ottiene la
cassazione della sentenza e l’applicazione della pena
capitale secondo il diritto romano. Emerge il dualismo
diritto positivo-diritto naturale, propugnato dalla
Chiesa, la quale, identificando il diritto naturale nel
diritto divino, proclama la supremazia di questo nei
confronti della legge.
Il pensiero di Pepo
influenza la canonistica. Forte è la sua eco nelle
Exceptiones legum Romanarum Petri[2],
dove si afferma la supremazia del diritto naturale sul
diritto civile, dell’equità sulla legge scritta.
[1]
Come la Glossa Coloniense, la Glossa Torinese,
la Glossa di Bamberga, la Glossa di Casamari.
[2]
Incerti la datazione dell’opera (pre o
post-irneriana) e il luogo di composizione
(Italia o Francia), le Exceptiones sono
formate dalla confluenza di tre opere autonome:
il Libro di Tubinga, il Libro di Ashburnham e il
Libro di Graz. Forse il Libro di Tubinga è il
primo nucleo delle Exceptiones cui poi si
sono aggiunti gli altri due. Altra opera che dà
analoghi problemi circa l’origine e la datazione
è il Brachylogus iuris civilis, che
compare accanto al Libro di Tubinga nel
manoscritto Reginense della Biblioteca
Vaticana.
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